Sentenza del 05/07/2018 n. 7165 - Comm. Trib. Prov. Napoli
N. 60/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONI - Ricorso - Notifica a mezzo corriere privato - inesistenza - costituzione della parte intimata - Sanatoria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione del ricorso è stata ritenuta inesistente. La costituzione della parte intimata non ha prodotto alcuna sanatoria, poiché il vizio riguardava la stessa instaurazione del rapporto processuale. La notifica effettuata tramite corriere privato non è stata quindi considerata equivalente né convertibile in una consegna a mano valida; il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile o comunque non validamente instaurato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso era stato notificato mediante un corriere privato in un periodo nel quale l’art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999 riservava in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie. Secondo la sentenza, tale modalità non integrava una notificazione validamente eseguita, ma determinava l’inesistenza giuridica della notifica. L’inesistenza non poteva essere sanata dalla costituzione della parte intimata né convertita nella consegna a mano prevista dagli artt. 16, comma 3, ultimo alinea, e 20, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999
Riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Nel periodo di applicazione della riserva, la notifica di atti giudiziari tramite corriere privato non era idonea a produrre una notificazione giuridicamente esistente.
Art. 16, comma 3, ultimo alinea, del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina le modalità di notificazione degli atti del processo tributario e non consente di equiparare automaticamente una notifica inesistente tramite corriere privato a una consegna a mano.
Art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
La consegna a mano costituisce una modalità autonoma di notificazione; non può essere utilizzata per sanare o convertire una notificazione che non sia mai giuridicamente venuta ad esistenza.
Massime di principio
- Quando la legge riserva espressamente a un determinato soggetto, come il fornitore del servizio postale universale, la notificazione di atti giudiziari o amministrativi, l’utilizzo di un operatore diverso può determinare l’inesistenza della notifica.
- La costituzione della controparte sana normalmente alcuni vizi della notificazione, ma non l’inesistenza giuridica, cioè la mancanza di un elemento essenziale della procedura notificatoria.
- Una notificazione inesistente non può essere automaticamente convertita in una diversa modalità di consegna prevista dalla legge.
- Per evitare l’inammissibilità del ricorso, occorre verificare sia il soggetto autorizzato alla notificazione sia la modalità concretamente utilizzata e la disciplina vigente alla data della notifica.
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