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Sentenza

Sentenza n. 4005/2026 - Milano, Sezione 2

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bellano sulla domanda di permesso di costruire convenzionato per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell’attività produttiva, presentata dalla ricorrente il 18 ottobre 2022; dell’obbligo del Comune di Bellano di assumere in modo espresso e motivato il provvedimento e/o i provvedimenti necessari alla definizione del procedimento di rilascio di permesso di costruire convenzionato attivato dalla ricorrente; per la condanna del Comune di Bellano al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento di permesso di costruire convenzionato, con riserva di determinazione in corso di causa; nonché per l’annullamento del provvedimento prot. 3139 del 9 marzo 2023 con cui il Comune di Bellano ha inibito la SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell’attività produttiva; per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti della ricorrente, tra cui a mero titolo esemplificativo si indicano: - la richiesta di integrazioni dell’8 novembre 2022; - il parere della Commissione Paesaggio del 16 dicembre 2022 (non disponibile alla ricorrente); - la nota con cui il Comune ha comunicato il parere della Commissione Paesaggio del 27 dicembre 2022; - il PGT del Comune di Bellano adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2023, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà della ricorrente ricade in Zona E1 - Aree destinate all''agricoltura; ovvero, nell’ipotesi in cui venisse ritenuto legittimo il provvedimento comunale di blocco della pratica edilizia assunto in data 9 marzo 2023 e/o non assentibile il titolo edilizio, per la condanna ex artt. 2033 c.c. e 133, co. 1, lett. f), c.p.a., del Comune di Bellano alla restituzione del “contributo di concessione e monetizzazione aree standard” versato dal ricorrente in data 24 febbraio 2023 nell’ambito della SCIA presentata il 24 febbraio 2023 (prot. 2461 del 27 febbraio 2023) per la costruzione di un nuovo fabbricato fuori terra ad uso deposito a servizio dell’attività produttiva; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento della delibera consiliare n. 8 del 23 febbraio 2024 recante “Variante generale al PGT controdeduzione alle osservazioni presentate, valutazione dei pareri pervenuti ed approvazione definitiva del nuovo "Documento di Piano" e delle varianti conseguenziali al "Piano dei Servizi" e al "Piano delle Regole" costituenti il vigente Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.”, pubblicata sul BURL in data 20.11.2024, nella parte in cui prevede che l’area di proprietà della ricorrente ricade in Zona E1 - Aree destinate all'agricoltura; per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento qui impugnato, di contenuto anche ignoto, laddove lesivo dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Inibizione della SCIA per la realizzazione di un fabbricato ad uso deposito, diniego sostanziale del permesso di costruire convenzionato e variante al PGT che ha classificato l’area come Zona E1 agricola

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area precedentemente inserita dal PGT in un ambito di trasformazione produttivo da attuarsi mediante piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, aveva presentato il 18 ottobre 2022 domanda di permesso di costruire convenzionato e, il 27 febbraio 2023, una SCIA per la medesima opera. Il Comune ha inibito la SCIA il 9 marzo 2023, ritenendo l’intervento incompatibile con la disciplina urbanistica sopravvenuta. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la variante generale al PGT, nella parte in cui ha attribuito all’area destinazione agricola. La ricorrente ha dedotto, quanto alla variante, la lesione del legittimo affidamento derivante dalla precedente destinazione produttiva e dalla presentazione delle istanze edilizie, il difetto di motivazione rafforzata, l’erroneità del richiamo al contenimento del consumo di suolo e alla qualificazione dell’area come suolo libero, la disparità di trattamento rispetto ad altro ambito di trasformazione mantenuto e la sostanziale natura espropriativa della destinazione agricola. Quanto all’inibizione della SCIA e al diniego del permesso di costruire convenzionato, ha dedotto l’incompetenza del responsabile dell’ufficio, sostenendo che avrebbe dovuto provvedere il Consiglio comunale, nonché l’illegittimità dell’applicazione della disciplina urbanistica sopravvenuta, ritenendo applicabile quella vigente alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. È stata inoltre chiesta la restituzione di euro 47.376,55 versati a titolo di contributo di concessione e monetizzazione delle aree standard, nonché il risarcimento dei danni da ritardo.

La decisione

Il TAR ha respinto le domande di annullamento relative sia alla variante al PGT sia all’inibizione della SCIA e al diniego sostanziale del permesso di costruire convenzionato. In materia urbanistica, il giudice ha ribadito che le scelte pianificatorie sono connotate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di evidenti irrazionalità o di errori sui presupposti. Il precedente azzonamento produttivo non attribuisce al proprietario un diritto alla sua conservazione, né la mera presentazione di una domanda di permesso di costruire e di una SCIA determina un affidamento qualificato idoneo a imporre una motivazione rafforzata; tale affidamento può derivare, in particolare, da convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune o specifiche aspettative fondate su giudicati. Il richiamo al contenimento del consumo di suolo è stato ritenuto espressivo dell’esigenza sostanziale di evitare ulteriori edificazioni e non decisivo in senso tecnico; la destinazione agricola può essere prevista anche per finalità di tutela ambientale e di equilibrio tra aree edificate e spazi liberi, senza coincidere necessariamente con l’effettiva destinazione agricola produttiva. Non è stata dimostrata la situazione assolutamente identica necessaria per configurare la disparità di trattamento. La destinazione agricola non ha natura espropriativa, perché non azzera le possibilità di sfruttamento del bene e costituisce un vincolo conformativo. Quanto all’atto del 9 marzo 2023, il responsabile dell’ufficio era competente a decidere sulla domanda di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001; l’intervento del Consiglio comunale riguarda l’approvazione della convenzione quando sussistono i presupposti per il rilascio, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001. Inoltre, in applicazione del principio tempus regit actum, l’amministrazione deve applicare la disciplina vigente al momento della decisione, anche se questa interviene oltre il termine procedimentale; il ritardo può essere fatto valere mediante il rito sul silenzio o con domanda risarcitoria, ma non impedisce l’applicazione della normativa sopravvenuta. La domanda di restituzione della somma versata è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva già effettuato il rimborso. La richiesta di interessi, formulata soltanto con memoria non notificata, non è stata esaminata. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al dirigente o al responsabile dell’ufficio la competenza a provvedere sul permesso di costruire, senza distinguere tra permesso semplice e permesso convenzionato.

  • art. 28-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Prevede l’intervento del Consiglio comunale per l’approvazione della convenzione quando sussistono i presupposti per il rilascio del permesso, restando al dirigente la competenza sul rilascio del titolo edilizio.

  • art. 2, comma 1, lett. c), l.r. Lombardia n. 31/2014

    La ricorrente ne aveva invocato la definizione di consumo di suolo; il TAR ha ritenuto tale questione non incidente sulla legittimità della destinazione agricola, giustificata dall’esigenza di preservare l’area da ulteriori edificazioni.

  • d.m. n. 1444/1968

    Richiamato quale parametro per l’eventuale sovradimensionamento delle aree destinate a standard, ipotesi che può imporre una motivazione rafforzata nelle scelte pianificatorie.

  • art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Indicato quale base normativa per l’approvazione della variante generale al PGT.

  • artt. 2033 c.c. e 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Invocati dalla ricorrente per ottenere la restituzione del contributo versato; la relativa domanda non è stata decisa nel merito per l’intervenuto rimborso da parte del Comune.

Massime di principio

  • Le scelte urbanistiche, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sono sindacabili dal giudice solo quando risultino manifestamente irrazionali o fondate su evidenti errori nella valutazione dei presupposti.
  • Il proprietario non vanta una pretesa alla conservazione della precedente destinazione urbanistica e la mera presentazione di istanze edilizie non integra, di per sé, un affidamento qualificato tale da imporre una motivazione rafforzata in caso di nuova pianificazione.
  • La destinazione agricola di un’area può essere legittimamente stabilita anche per impedire ulteriori edificazioni e preservare l’equilibrio tra aree edificate e spazi liberi, senza che l’area debba essere effettivamente destinata alla produzione agricola.
  • La destinazione agricola impressa dallo strumento urbanistico ha, di regola, natura conformativa e non espropriativa, poiché non elimina ogni possibilità di utilizzazione del bene.
  • Il vizio di disparità di trattamento nelle scelte urbanistiche richiede la rigorosa dimostrazione che le situazioni poste a confronto siano assolutamente identiche.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, l’amministrazione deve decidere applicando la disciplina urbanistica vigente al momento dell’adozione dell’atto, anche quando il provvedimento intervenga oltre il termine di conclusione del procedimento; il ritardo può fondare gli strumenti di tutela contro il silenzio o una domanda risarcitoria, ma non cristallizza la disciplina precedente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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