Sentenza del 16/11/2018 n. 29535 - Corte di Cassazione
Dazi doganali - Sottrazione di merci al controllo - Poteri di accertamento e riscossione - Spettanza allo Stato del luogo di commissione della prima infrazione - Impossibilità di accertamento - Conseguenze - Competenza dello Stato dell'ufficio di partenza - Incompetenza dell'autorità procedente - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento e gli inviti al pagamento relativi a dazi e altri diritti di confine su tabacchi lavorati esteri, sostenendo principalmente che l'obbligazione doganale dovesse essere attribuita alla Germania, quale Stato di ingresso o di transito della merce, e non all'Italia. Deduceva inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia sulla garanzia dell'obbligato principale e violazione del contraddittorio amministrativo in materia doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato i fatti come sottrazione della merce al controllo doganale ai sensi dell'art. 203 del Codice doganale comunitario, ritenendo accertato che i tabacchi, apparentemente destinati all'estero e accompagnati da documenti contraffatti, fossero stati invece immessi illecitamente nel mercato clandestino italiano. La competenza alla riscossione spettava quindi allo Stato nel cui territorio era stata commessa la prima sottrazione; solo se tale luogo fosse stato impossibile da individuare avrebbe operato la presunzione a favore dello Stato dell'ufficio di partenza. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione e sulla garanzia, mentre è stata dichiarata inammissibile la doglianza sul contraddittorio amministrativo perché non proposta nei precedenti gradi e comunque non adeguatamente collegata ai fatti di causa. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 30.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 203
Sottrazione di merci al controllo doganale.
La sottrazione al controllo doganale genera l'obbligazione doganale per le merci soggette a dazi all'importazione, anche quando la sottrazione sia realizzata mediante frode o documentazione contraffatta.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 204
La norma disciplina gli inadempimenti degli obblighi propri dei regimi doganali che non comportano necessariamente una sottrazione della merce al controllo. Nel caso esaminato è stata ritenuta applicabile invece la disciplina più grave dell'art. 203.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 215
L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano; quando tale luogo è impossibile da determinare, si considera sorto nel luogo in cui l'autorità doganale constata la situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione.
La competenza territoriale spetta anzitutto allo Stato membro in cui è stata commessa la prima infrazione qualificabile come sottrazione al controllo doganale. Solo se il luogo non può essere determinato opera una presunzione sussidiaria a favore dello Stato dell'ufficio di partenza.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 378, n. 1, e 379
Nel caso in cui la spedizione non sia stata presentata all'ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione, l'ufficio di partenza deve informare l'obbligato principale entro il termine previsto.
Le garanzie procedurali e gli obblighi di comunicazione dell'ufficio di partenza presuppongono che sia dimostrata l'esistenza dello specifico regime di transito e che la merce oggetto della contestazione sia quella non appurata.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove; il vizio di motivazione rileva solo in presenza di una totale omissione di elementi decisivi o di una carenza logica obiettiva della decisione.
Massime di principio
- In materia doganale, quando la merce viene sottratta al controllo, il luogo rilevante per determinare lo Stato competente non coincide necessariamente con il luogo di ingresso, di destinazione o di accertamento della violazione, ma con il luogo della prima sottrazione effettiva.
- La presunzione a favore dello Stato dell'ufficio di partenza opera soltanto in via sussidiaria, quando non sia possibile individuare il luogo concreto della prima infrazione.
- La prova che la merce abbia raggiunto una destinazione estera non è sufficiente se non è dimostrato che si tratti proprio della merce oggetto dell'accertamento e che il relativo regime doganale sia stato regolarmente concluso.
- L'utilizzo di documenti contraffatti e l'immissione clandestina della merce nel mercato nazionale possono integrare una sottrazione al controllo doganale, facendo sorgere l'obbligazione doganale secondo la disciplina dell'art. 203.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa versione, salvo il caso di motivazione totalmente carente o logicamente inesistente.
- Le eccezioni procedurali, come la violazione del contraddittorio amministrativo, devono essere adeguatamente collegate ai fatti documentati della specifica spedizione e, di regola, devono essere introdotte tempestivamente nei giudizi di merito.
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