Sentenza del 09/06/2017 n. 14407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato la detrazione dell'IVA effettuata dalla società C. sulle fatture emesse dalla s.p.a. AM/Aegis per "premi impegnativa", ritenendo che tali somme fossero erogazioni di denaro gratuite e non il corrispettivo di prestazioni di servizi imponibili. La contribuente sosteneva invece che i pagamenti remunerassero attività di intermediazione e servizi pubblicitari, anche se determinati in funzione dei risultati economici conseguiti. Ha inoltre denunciato vizi procedurali, carenze motivazionali, violazione delle norme IVA e mancato riconoscimento dell'errore incolpevole, dell'incertezza normativa e di sanzioni più favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi nove motivi di ricorso, confermando che, ai fini IVA, non basta l'esistenza di un pagamento o di una fattura: occorre provare un rapporto giuridico, una prestazione di servizi effettiva e individualizzabile e un nesso diretto di corrispettività tra servizio e compenso. Nel caso concreto, il compenso maturava soltanto al raggiungimento di determinati risultati economici complessivi e non era collegato direttamente a singole prestazioni eseguite; pertanto mancava il presupposto per l'imponibilità IVA e la società non poteva detrarre l'imposta indicata in fattura. È stato invece accolto, limitatamente alle sanzioni, il decimo motivo: la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 e il complessivo trattamento sanzionatorio. Il rinvio riguarda anche le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 2, 3, 6, 19 e 21
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da...; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
L'IVA è dovuta solo quando esiste un'operazione economica effettiva, consistente in una prestazione individualizzabile resa verso un corrispettivo direttamente collegato. La fattura e il pagamento non sono sufficienti se manca il rapporto sostanziale tra servizio e compenso; in tal caso l'IVA indicata è indetraibile per il destinatario.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56; D.P.R. n. 600/1973, art. 42; L. n. 212/2000, art. 7; D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23 e 57; art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che il giudice d'appello avesse introdotto un tema nuovo: l'accertamento dell'assenza di un servizio era una conseguenza della valutazione, già oggetto della controversia, circa la mancanza di uno scambio imponibile.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 3, comma 3, e 7, comma 4
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di natura diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Le modifiche sanzionatorie più favorevoli possono applicarsi ai procedimenti ancora pendenti, ma il giudice deve verificare concretamente quale disciplina determini il trattamento complessivamente più favorevole; la mera invocazione astratta dello ius superveniens non comporta automaticamente la riduzione della sanzione.
D.Lgs. n. 158/2015
Le modifiche alla disciplina delle sanzioni tributarie possono essere applicate ai processi in corso secondo il principio del favor rei, purché il confronto tra vecchia e nuova disciplina sia effettuato in relazione alla specifica violazione e agli elementi di commisurazione della sanzione.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 1; L. n. 212/2000, art. 10, comma 3
L'errore incolpevole e l'obiettiva incertezza normativa possono escludere o attenuare la responsabilità sanzionatoria, ma non sono riconoscibili quando la giurisprudenza applicabile rende sufficientemente chiaro che manca una prestazione imponibile.
Massime di principio
- Per detrarre l'IVA non è sufficiente possedere una fattura formalmente regolare: il contribuente deve dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita da un soggetto passivo, sia utilizzata nell'attività economica e sia collegata direttamente al compenso.
- Un pagamento calcolato esclusivamente in base al raggiungimento di risultati complessivi o di soglie di fatturato può non costituire il corrispettivo di un servizio imponibile se non è collegabile a una prestazione concreta, individualizzabile e resa nell'ambito di un rapporto giuridico.
- La qualificazione commerciale o contrattuale attribuita dalle parti, così come l'emissione della fattura e l'assolvimento dell'IVA da parte del prestatore, non vincola l'Amministrazione se la realtà economica dimostra l'assenza dell'operazione imponibile.
- La neutralità dell'IVA non tutela la detrazione relativa a operazioni inesistenti o non imponibili: l'imposta detraibile è soltanto quella effettivamente dovuta per una prestazione reale.
- In materia di sanzioni tributarie, le norme successive più favorevoli possono applicarsi ai giudizi pendenti, ma occorre un esame concreto del trattamento complessivo e degli elementi utilizzati per determinare la sanzione.
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