Cassazione Civile, Ordinanza n. 10973/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo a un immobile sito in Roma, con cui l’ente locale contestava un insufficiente versamento dell’imposta per complessivi € 5.520,00, negando l’agevolazione per abitazione principale. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo di avere diritto al beneficio, mentre il Comune sosteneva che il coniuge del contribuente, non separato legalmente, avesse residenza e dimora abituale in altro immobile nello stesso Comune, già agevolato come abitazione principale, e che ciò impedisse il riconoscimento del trattamento fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che coniugi non legalmente separati, con residenza e dimora in immobili diversi, non potessero fruire della detrazione/agevolazione su più immobili. Il ricorrente per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3 della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR abbia applicato il testo della norma successivo alle modifiche introdotte nel 2012 e divenute efficaci solo dal 2013, mentre per l’anno d’imposta 2012 rilevava la disciplina originaria, che richiedeva la sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’immobile, senza riferimento al nucleo familiare. In sostanza, il motivo afferma che, per il 2012, il fatto che il coniuge risiedesse altrove non precludeva l’agevolazione per l’abitazione principale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’IMU evidenziando che, per l’anno 2012, la definizione di abitazione principale non comprendeva ancora il riferimento al nucleo familiare introdotto solo con le modifiche del 2012, e che l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022 non incideva sul testo applicabile all’anno d’imposta in contestazione. Ha quindi affermato che, nella disciplina rilevante per il 2012, l’agevolazione spettava al possessore dell’immobile ove egli stesso dimorasse abitualmente e vi fosse anagraficamente residente, anche se il coniuge risiedeva altrove. Poiché la CTR aveva escluso il beneficio sul presupposto della diversa residenza dei coniugi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Nel testo applicabile all’anno d’imposta 2012, la nozione di abitazione principale richiedeva che il possessore dimorasse abitualmente e risiedesse anagraficamente nell’immobile, senza riferimento al nucleo familiare.
art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo espressa previsione; le modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo, fungendo lo Statuto del contribuente da criterio guida interpretativo.
art. 8, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
La definizione originaria di abitazione principale era ancorata alla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, senza richiamo al nucleo familiare.
art. 4, comma 5, lett. a), d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44
Ha introdotto il riferimento al nucleo familiare nella definizione di abitazione principale e la regola dell’unico immobile agevolabile in caso di residenze familiari diverse nel medesimo Comune.
art. 13, commi 7 e 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamati per la misura dell’aliquota agevolata e della detrazione IMU nell’assetto normativo allora vigente.
art. 1, comma 707, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha confermato e riformulato la disciplina dell’abitazione principale, poi oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente al riferimento al nucleo familiare.
art. 144 c.c.
È richiamato per affermare che i coniugi possono consensualmente determinare l’indirizzo della vita familiare e avere residenze disgiunte.
art. 143 c.c.
È richiamato per escludere che il dovere di coabitazione impedisca, in assoluto, residenze separate in presenza di accordo o giusta causa.
art. 1, comma 12, l. 20 maggio 2016, n. 76
È richiamato in via analogica per le unioni civili, a conferma della possibilità di residenze comuni o disgiunte secondo l’assetto familiare.
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia IMU, per l’anno 2012, la nozione di abitazione principale va individuata secondo la disciplina originaria, che richiedeva la sola coincidenza tra immobile, dimora abituale e residenza anagrafica del possessore, senza considerare il nucleo familiare.
- Le modifiche normative che introducono un diverso criterio di individuazione dell’abitazione principale non possono essere applicate retroattivamente in assenza di un’espressa previsione di efficacia anteriore.
- L’agevolazione per abitazione principale non può essere negata, per il periodo in cui la norma non lo prevedeva, solo perché il coniuge del possessore risiede in altro immobile, essendo sufficiente che il contribuente possessore dimori e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare agevolata.
- Le disposizioni dello Statuto del contribuente operano come criteri guida interpretativi e confermano il principio di irretroattività delle norme tributarie, ma non hanno rango sovraordinato alla legge ordinaria.
- Quando la sentenza di merito applica al periodo d’imposta una disciplina sopravvenuta e più restrittiva, essa è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame conforme alla corretta successione normativa.
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