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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9674/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Tivoli del 22/02/2013 irrevocabile l'8/6/2013. Il Tribunale aveva motivato la revoca con la circostanza che l'imputato aveva commesso un altro reato il 6/6/2018, per il quale era stato condannato con sentenza del 15/10/2018 (irrev. 24/9/2020). Il ricorrente deduceva tre motivi: 1) un mero errore materiale nel numero della sentenza indicata nell'ordinanza; 2) carenza/ambiguità della motivazione perché il Tribunale non aveva specificato quale delle tre ipotesi previste dall'art.168 cod. pen. aveva concretamente determinato la revoca; 3) illegittimità della revoca perché la nuova condanna aveva disposto il lavoro di pubblica utilità (art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992), non una pena detentiva, e quindi non sarebbe idonea a integrare la causa di revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio in diversa composizione. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo: il lapsus calami nel numero della sentenza non ha creato incertezza sull'identificazione del provvedimento e la giurisprudenza della Corte (richiamata) afferma che la condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione dell'ordinanza è apparente e inintelligibile perché il giudice non ha indicato quale delle ipotesi dell'art.168 comma 1 fosse stata ritenuta applicabile (n.1 o n.2), impedendo il controllo sulla correttezza del ragionamento giuridico.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina le ipotesi di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto necessario che il giudice specifichi quale delle ipotesi previste sia stata ritenuta applicabile, per rendere la motivazione intellegibile e consentire il controllo giurisdizionale

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Prevede il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva. La Corte ha condiviso la valutazione che la condanna al lavoro di pubblica utilità, in sostituzione di pena detentiva, costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.4629 del 05/11/2020, Mancini)

    Precedente richiamato che afferma la compatibilità tra condanna al lavoro di pubblica utilità e la revoca della sospensione condizionale; la Corte lo segue e lo applica al caso di specie

Massime di principio

  • Un mero errore materiale o lapsus calami nella citazione di numeri di provvedimenti non invalida necessariamente l'atto se l'oggetto è comunque individuabile in modo univoco
  • Quando la legge prevede più ipotesi alternative di revoca (es. art.168 cod. pen.), il giudice dell'esecuzione deve indicare chiaramente quale ipotesi ha ritenuto sussistente e collegarla alle circostanze fattuali: la mancata indicazione rende la motivazione apparente e può comportare annullamento
  • La condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pena detentiva può costituire titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale; quindi non è necessario che la nuova pena sia espressamente detentiva
  • Se la motivazione è incomprensibile o non permette il controllo dei passaggi logici-giuridici, la Corte di Cassazione annulla e rinvia il provvedimento per nuovo esame in diversa composizione
  • In situazioni simili è opportuno, per la difesa, contestare specificamente l'assenza di motivazione rispetto alla fattispecie di legge ritenuta applicata; per il PM/giudice, è opportuno esplicitare la norma e i passaggi che collegano i fatti alla causa di revoca

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