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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11321/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiubente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e di due fideiussori per il recupero delle somme dovute a titolo di restituzione di un finanziamento erogato con mutuo del 30 settembre 2009. Uno dei fideiussori, società ricorrente, aveva proposto opposizione deducendo: la liberazione dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c.; la nullità del mutuo e della fideiussione ex art. 1939 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto l’appello dell’altro fideiussore ma aveva confermato il decreto nei confronti della ricorrente. In cassazione la società fideiubente ha articolato sei motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1363, 1371 c.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto che le clausole di fideiussione derogassero all’art. 1957 c.c. consentendo di evitare la decadenza con una mera diffida stragiudiziale; 2) violazione degli artt. 1335 e 2729 c.c. per l’erroneo accertamento presuntivo della ricezione della diffida stragiudiziale; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e motivazione illogica/omessa circa la prova della ricezione della raccomandata; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla raccomandata; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. sul preteso fatto notorio della provenienza del numero raccomandata; 6) omessa pronuncia sulla domanda di nullità e inefficacia del contratto di finanziamento e della fideiussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, perché la doglianza si risolveva in una richiesta di rilettura del merito e, comunque, non indicava puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d’appello fosse contraddittoria e giuridicamente erronea nella parte in cui aveva dato per provata la ricezione della diffida sulla base della sola spedizione e di una copia dell’avviso di ricevimento priva della sottoscrizione del destinatario. La Corte ha affermato che, quando il destinatario contesti la ricezione di una raccomandata rilevante ai fini dell’art. 1335 c.c., grava sul mittente l’onere di provare l’effettivo ricevimento, non bastando la sola prova dell’invio. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di fideiussione che richiami la decadenza ex art. 1957 c.c., in presenza di pagamento "a semplice richiesta scritta", può essere letta nel senso che il rispetto del termine decadenziale è assicurato anche da una richiesta stragiudiziale, non essendo coerente pretendere la proposizione di un’azione giudiziale se il contratto prevede l’adempimento a prima richiesta.

  • art. 1939 c.c.

    È stata evocata dalla parte opponente come norma sulla validità della fideiussione in rapporto all’obbligazione garantita, ma la decisione di legittimità non si sofferma nel merito su tale censura, che resta assorbita o comunque non decisa.

  • art. 1362 c.c.

    Il ricorrente l’ha invocato per sostenere una diversa interpretazione della fideiussione; la Corte afferma che in cassazione occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte lo richiama come criterio che impone di coordinare le clausole contrattuali; sulla sua base è ritenuta coerente l’interpretazione della clausola a prima richiesta con il rinvio all’art. 1957 c.c. limitato al termine decadenziale.

  • art. 1371 c.c.

    È richiamato nel primo motivo come parametro ermeneutico, ma la doglianza è reputata inammissibile per mancata specificazione del vizio interpretativo.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza dell’atto recettizio opera solo se il mittente dimostra anche l’effettivo ricevimento quando questo sia contestato; non basta la sola prova della spedizione della raccomandata.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato per censurare l’uso delle presunzioni sull’avvenuta ricezione della diffida; la Corte valorizza invece il riparto dell’onere probatorio a carico del mittente sulla prova del ricevimento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile per contrasto logico interno e carenza dell’apparato argomentativo quando non spieghi in modo coerente come dalla spedizione si possa inferire la ricezione dell’atto.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono le norme processuali richiamate per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte distingue tra censura di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi di tale disposizione, poiché contrario a principi già consolidati e, in concreto, rivolto a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo per contestare il ricorso al fatto notorio; il motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    È la norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di interpretazione della fideiussione, il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che misura il giudice di merito se ne sia discostato; una censura che miri solo a una diversa lettura del testo contrattuale è inammissibile.
  • Quando le clausole della garanzia prevedono il pagamento "a semplice richiesta scritta", il rinvio convenzionale all’art. 1957 c.c. può essere inteso come riferito al solo termine decadenziale, sicché una richiesta stragiudiziale può essere sufficiente a evitare la decadenza, purché sia coerente con il complessivo assetto negoziale.
  • Se il destinatario contesta la ricezione di una raccomandata rilevante ai fini della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., l’onere di provare l’effettivo ricevimento grava sul mittente; la sola prova della spedizione non basta.
  • La motivazione è viziata ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. quando è internamente contraddittoria o non rende intelligibile il percorso logico seguito dal giudice, specie se afferma la sufficienza di elementi che non dimostrano la ricezione dell’atto.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa, essendo tali apprezzamenti riservati al giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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