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Sentenza

Sentenza n. 4977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00955/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva annullato il diniego comunale e il parere paesaggistico negativo relativi alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telefonico appellato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Iliad aveva impugnato il diniego del Comune relativo all'autorizzazione per una stazione radio base da collocare sul lastrico solare di un edificio, diniego fondato sul parere negativo della Soprintendenza. In primo grado erano stati dedotti la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'insufficienza e illogicità della motivazione, il difetto di istruttoria sull'incidenza paesaggistica concreta dell'opera e la violazione della disciplina speciale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il TAR aveva respinto la censura sul preavviso di rigetto, ma aveva accolto quelle concernenti la carenza motivazionale del parere soprintendentizio e del diniego comunale, rilevando l'assenza di una valutazione concreta dell'incompatibilità paesaggistica e delle misure mitigatrici. Il Comune ha appellato deducendo: l'erroneità della sentenza per indebita sostituzione del giudice nelle valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza; la sufficienza della motivazione basata sull'altezza e sulla visibilità dell'impianto; l'erroneità del rilievo secondo cui il parere avrebbe introdotto un divieto generalizzato; il mancato riconoscimento dell'onere del privato di individuare soluzioni alternative; nonché la riproposizione delle difese relative alla censura sulla lesione della concorrenza, assorbita dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le valutazioni di compatibilità paesaggistica siano espressione di discrezionalità tecnica, non sostituibile dal giudice, ma che tale discrezionalità non esoneri l'amministrazione dall'obbligo di motivare puntualmente l'incompatibilità dello specifico intervento con i valori paesaggistici tutelati. Il parere della Soprintendenza, fondato sulla visibilità dell'impianto e sull'altezza complessiva di circa 21 metri, è stato giudicato generico: non indicava quali caratteristiche del paesaggio sarebbero state compromesse, quali visuali alterate e in quale misura sarebbe stata lesa la percezione del bene paesaggistico. Inoltre, l'altezza considerata comprendeva l'edificio esistente e l'antenna emergeva dalla copertura per circa 2,70 metri; il parere non aveva quindi valutato adeguatamente l'incidenza percettiva dell'elemento nuovo. Il Collegio ha condiviso anche il rilievo del TAR sul carattere sostanzialmente generalizzato di una motivazione basata soltanto su altezza e visibilità, caratteristiche fisiologiche delle stazioni radio base. Quanto alle misure mitigative, non è stato affermato un obbligo dell'amministrazione di individuare siti alternativi o progettare soluzioni sostitutive, ma l'obbligo di confrontarsi con le soluzioni e gli elementi illustrati dal privato e spiegare perché siano inidonei. Il parere non aveva svolto tale confronto né ponderato la tutela paesaggistica con l'interesse alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il quarto motivo non è stato esaminato, poiché riguardava una censura assorbita in primo grado e non riproposta in appello dall'appellata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata dal TAR; la questione non è stata oggetto di riforma in appello.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile

    Costituisce la disciplina procedimentale speciale richiamata per l'autorizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica dell'autorità paesaggistica non esclude l'obbligo di motivare in modo puntuale e concreto le ragioni per cui lo specifico intervento è incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
  • Un diniego paesaggistico non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare genericamente l'altezza e la visibilità dell'opera senza individuare le caratteristiche del paesaggio compromesse, le visuali alterate e l'effettiva incidenza percettiva della trasformazione.
  • Nel valutare l'impatto paesaggistico di un'opera aggiunta a un manufatto esistente, l'amministrazione deve distinguere la consistenza dell'elemento nuovo dall'altezza o dalle dimensioni complessive del manufatto preesistente.
  • Una motivazione fondata esclusivamente su altezza e visibilità, caratteristiche fisiologiche delle stazioni radio base, può tradursi in un divieto sostanzialmente generalizzato incompatibile con la valutazione concreta dello specifico intervento.
  • Quando il privato prospetta soluzioni progettuali o misure di mitigazione, l'autorità paesaggistica non è tenuta a elaborare autonomamente siti o progetti alternativi, ma deve confrontarsi con tali elementi e spiegare perché siano inidonei a superare le criticità paesaggistiche, ponderando anche l'interesse alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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