Regolamento (UE) 2017/1944
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce un quadro procedurale uniforme per la consultazione tra autorità competenti quando viene notificato un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa di investimento. Introduce persone di contatto designate, modelli standard per avviso preliminare, avviso di consultazione e risposta, nonché termini stringenti per lo scambio di informazioni. L’obiettivo è garantire cooperazione tempestiva, completezza informativa e maggiore efficienza nella valutazione dell’operazione. Il testo coordina inoltre lo scambio di dati con la disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Norme tecniche di attuazione sui formati standard, modelli e procedure per la consultazione tra autorità competenti in caso di notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nella valutazione di una notifica di progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento, in particolare tra l'autorità competente del soggetto interessato (autorità richiedente) e quella del candidato acquirente o di un soggetto autorizzato ad esso collegato (autorità interpellata). Riguarda lo scambio di informazioni, le modalità di consultazione, i termini procedurali e i modelli standard da utilizzare. È obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento è adottato nel contesto delle direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE e si applica anche ai fini del SEE. Sono richiamate le regole sulla protezione dei dati personali della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 per l’ESMA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione
Il regolamento disciplina la cooperazione tra autorità competenti nella fase di valutazione delle notifiche di acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese di investimento. La finalità, esplicitata nei considerando, è rendere omogenee e rapide le consultazioni transfrontali, assicurando che le autorità si scambino tutte le informazioni essenziali o pertinenti per una valutazione accurata dell’operazione.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Il testo riguarda le consultazioni tra l’autorità competente del soggetto interessato dall’acquisizione, definita come autorità richiedente, e l’autorità competente del candidato acquirente o di un soggetto autorizzato a esso collegato, definita come autorità interpellata. Il regolamento si colloca nel quadro delle direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE e richiama, nei considerando, la continuità tra la disciplina previgente e quella successiva. È inoltre richiamata la disciplina UE sulla protezione dei dati personali per gli scambi informativi tra autorità.
Struttura procedurale della consultazione
L’articolo 2 impone alle autorità competenti designate di nominare persone di contatto per le comunicazioni relative al regolamento e di notificarle all’ESMA, che conserva un elenco aggiornato. La procedura si articola poi in tre passaggi principali: avviso preliminare, avviso di consultazione e risposta dell’autorità interpellata. L’avviso preliminare deve essere inviato entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente; l’avviso di consultazione deve essere trasmesso entro 20 giorni lavorativi; la risposta deve pervenire entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di consultazione.
Contenuto e modelli standard
Per ciascun passaggio il regolamento impone l’uso di modelli standard contenuti negli allegati I, II e III. L’avviso preliminare contiene i dati essenziali sul candidato acquirente, sul soggetto interessato e sulla partecipazione attuale e prevista, oltre all’indicazione della scadenza della procedura di valutazione. L’avviso di consultazione deve dettagliare l’oggetto della richiesta, il progetto di acquisizione, le altre autorità di vigilanza coinvolte, il tipo di assistenza richiesta e le eventuali ulteriori informazioni fornite dall’autorità richiedente. La risposta dell’autorità interpellata deve contenere le informazioni richieste, eventuali riserve o dubbi e ogni informazione essenziale che possa incidere sulla valutazione, anche se fornita di iniziativa.
Modalità di scambio e cooperazione operativa
Le comunicazioni devono avvenire per iscritto mediante posta, fax o mezzo elettronico sicuro; la regola generale privilegia il mezzo più rapido compatibile con riservatezza, tempi di trasmissione, volume documentale e accessibilità. L’autorità interpellata deve accusare ricevuta entro 2 giorni lavorativi e, se non è in grado di rispettare il termine di 20 giorni per la risposta, deve informare l’autorità richiedente del ritardo e delle ragioni. Il regolamento prevede anche cooperazione per reperire informazioni detenute da altre autorità dello stesso Stato membro, gestione delle difficoltà pratiche e dei costi eccessivi, e scambio supplementare di dati qualora emergano elementi nuovi nella fase di valutazione.
Comunicazioni urgenti e chiusura della consultazione
In deroga alla forma scritta ordinaria, quando lo scambio avviene negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, le informazioni possono essere fornite oralmente. In tal caso devono essere poi confermate secondo le modalità ordinarie, salvo diverso accordo tra le autorità competenti. Al termine del procedimento, le autorità si informano reciprocamente sull’esito della valutazione e sull’utilità delle informazioni o dell’assistenza ricevute, nonché sui problemi eventualmente incontrati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del regolamento
Stabilisce, all’articolo 1, i formati standard, i modelli e le procedure per lo scambio di informazioni nella consultazione tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento.
Designazione delle persone di contatto e ruolo dell’ESMA
L’articolo 2 impone alle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/39/CE di nominare persone di contatto per la procedura di comunicazione e di notificarne i nominativi all’ESMA, che tiene e aggiorna l’elenco centrale.
Avviso preliminare
L’articolo 3 prevede che l’autorità richiedente invii un avviso preliminare all’autorità interpellata entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE. L’avviso va compilato usando il modello dell’allegato I.
Avviso di consultazione
L’articolo 4 stabilisce che l’avviso di consultazione sia inviato il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. Deve essere trasmesso per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, alla persona di contatto designata, usando il modello dell’allegato II e indicando gli aspetti di riservatezza e le informazioni richieste.
Ricevuta dell’avviso di consultazione
L’articolo 5 richiede all’autorità interpellata di trasmettere l’avviso di ricevimento entro 2 giorni lavorativi, indicando eventuali ulteriori recapiti della persona di contatto e, se possibile, la data prevista della risposta.
Risposta dell’autorità interpellata
L’articolo 6 impone alla autorità interpellata di rispondere per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e di fornire il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi le informazioni richieste, comprese eventuali opinioni o riserve e ogni ulteriore informazione essenziale che possa influenzare la valutazione. Se il termine non è rispettabile, deve essere comunicato il ritardo, le ragioni e la data prevista della risposta. La risposta va resa secondo il modello dell’allegato III.
Regole operative della consultazione
L’articolo 7 disciplina il canale di comunicazione più rapido tra quelli consentiti, tenendo conto di riservatezza, tempi di trasmissione, volume dei documenti e accessibilità. Prevede cooperazione se le informazioni sono detenute da un’altra autorità dello stesso Stato membro, collaborazione per risolvere difficoltà e costi eccessivi, scambio di ulteriori informazioni se emergono nuovi elementi nella fase di valutazione, possibilità di comunicazione orale negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione, con successiva conferma scritta salvo diverso accordo, e reciproca informazione sull’esito della valutazione e sull’utilità dell’assistenza ricevuta.
Protezione dei dati personali e coordinamento con il diritto UE applicabile
Nei considerando è precisato che lo scambio di informazioni deve rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE; per l’ESMA si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento si inserisce nella continuità tra la direttiva 2004/39/CE e la direttiva 2014/65/UE, richiamando la sostanziale identità delle disposizioni pertinenti e la continuità di applicazione delle norme tecniche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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