Regolamento (UE) 2017/990
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/990 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Bier (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Bier", registrata per la Germania. La Commissione ha seguito la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, inclusa la fase di opposizione e consultazione tra Germania e Paesi Bassi, per poi approvare la modifica senza un paragrafo contestato del documento unico. Il testo allegato riporta il documento unico consolidato con le caratteristiche del prodotto, la zona geografica, le regole di produzione e le prescrizioni di etichettatura.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Bier" e pubblicazione del relativo documento unico consolidato.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Bayerisches Bier", registrata per la Germania, e in particolare alle modifiche del disciplinare pubblicate in Gazzetta ufficiale e approvate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda i produttori di birra che intendano commercializzare prodotti conformi alla IGP all’interno del territorio dell’Unione; l’ambito geografico resta il Land della Baviera, suddiviso in sette regioni amministrative. Il regolamento non introduce un nuovo regime generale, ma approva una modifica specifica del disciplinare e ne rende accessibile il documento unico consolidato.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Bayerisches Bier"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/990 approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Bayerisches Bier". L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura di esame, opposizione e consultazione attivata a seguito della domanda presentata dalla Germania.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché le modifiche non erano considerate minori ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, consentendo la presentazione di opposizioni.
I Paesi Bassi hanno presentato opposizione il 22 febbraio 2016 e la dichiarazione motivata è pervenuta il 19 aprile 2016. Ritenuta ammissibile l'opposizione, la Commissione ha invitato Germania e Paesi Bassi ad avviare consultazioni di tre mesi, poi prorogate di ulteriori tre mesi. Le parti hanno raggiunto un accordo e la Germania ne ha informato la Commissione con lettera del 4 gennaio 2017.
Controversia sul documento unico e sua soluzione
L'opposizione dei Paesi Bassi riguardava l'ultimo paragrafo della sezione 5 del documento unico consolidato, nel quale si affermava che le conclusioni delle istituzioni dell'UE nella procedura semplificata sul legame tra reputazione e "Bayerisches Bier" erano state controllate e confermate dalla Corte di giustizia nella causa C-343/07. Secondo l'opponente, il testo non era adeguatamente motivato, non dimostrava il legame con la zona geografica, risultava fuorviante e poteva pregiudicare i marchi "Bavaria".
La Germania ha convenuto sulla soppressione del paragrafo contestato. Di conseguenza, la Commissione ha approvato la modifica senza tale parte e ha precisato che la versione consolidata del documento unico sarebbe stata pubblicata per informazione.
Ambito territoriale e denominazione protetta
La denominazione riguarda la Baviera, identificata come Land suddiviso in sette regioni amministrative. Il regolamento conferma che si tratta di una IGP registrata a livello unionale, già iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette con il regolamento (CE) n. 1347/2001.
Caratteristiche del prodotto e tipologie di birra
Il documento unico colloca il prodotto nella classe 2.1 "Birra" e descrive numerose varianti tipiche della denominazione, tra cui Schankbier, Hell/Lager, Pils, Export, Dunkel, Schwarzbier, Märzen/Festbier, Bock, Doppelbock, Weizenschankbier, Weizenbier, Kristallweizen, Rauchbier, Kellerbier/Zwickelbier ed Eisbier/Icebier. Per ciascuna tipologia sono indicati, in termini tecnici, intervalli di estratto originale, gradazione alcolica, colorazione EBC e sostanze amare EBC, oltre a una descrizione organolettica sintetica.
Materie prime, produzione ed etichettatura
Il disciplinare prevede l'uso essenziale di materie prime locali di qualità provenienti dalla Baviera, in particolare acqua, luppolo e malto. Il luppolo e il malto sono tradizionalmente sottoposti a controllo di qualità, anche da parte di istituti scientifici come l'Università tecnica di Monaco-Weihenstephan. Inoltre, l'intero processo produttivo deve svolgersi nella zona geografica delimitata.
Sul piano dell'etichettatura, la birra deve indicare uno dei tipi elencati nel punto 3.2 in combinazione con la denominazione "Bayerisches Bier".
Legame con la zona geografica
Il legame tra prodotto e territorio è fondato su una tradizione secolare di produzione della birra conforme alla legge sulla purezza della birra del 1516. Il testo sottolinea che, dal XV secolo, esiste una definizione legale vincolante del processo produttivo che ha favorito lo sviluppo di competenze specifiche dei produttori bavaresi, la nascita di numerose ricette e la costruzione di una gamma di birre considerata unica al mondo.
La Baviera è inoltre descritta come la culla della Weizenbier e sede del più grande birrificio mondiale per questo tipo di birra; viene richiamata anche l'importanza del birrificio di Weihenstephan nel settore brassicolo mondiale. La reputazione della "Bayerisches Bier" presso i consumatori risulta quindi collegata sia alla tradizione storica sia all'impiego di materie prime bavaresi di qualità.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L'articolo 1 approva le modifiche del disciplinare pubblicate in Gazzetta ufficiale per la denominazione "Bayerisches Bier" (IGP). Il documento unico consolidato è riportato nell'allegato del regolamento.
Procedura di esame e opposizione
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, è stata pubblicata per opposizione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2. I Paesi Bassi hanno presentato opposizione; dopo consultazioni di tre mesi, prorogate di ulteriori tre mesi, le parti hanno raggiunto un accordo.
Soppressione del paragrafo contestato nel documento unico
I Paesi Bassi hanno contestato l'ultimo paragrafo della sezione 5 del documento unico consolidato, relativo al controllo e alla conferma da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-343/07. La Germania ha accettato la soppressione del paragrafo; la Commissione ha quindi approvato la modifica senza tale contenuto e ha previsto la pubblicazione della versione consolidata per informazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto del documento unico: prodotto e tipologie
Il documento unico identifica la denominazione "Bayerisches Bier" come IGP (non DOP) e riguarda la classe 2.1 "Birra". Sono elencate varie tipologie di birra, tra cui Schankbier, Hell/Lager, Pils, Export, Dunkel, Schwarzbier, Märzen/Festbier, Bock, Doppelbock, Weizenschankbier, Weizenbier, Kristallweizen, Rauchbier, Kellerbier/Zwickelbier ed Eisbier/Icebier, con parametri analitici indicativi (estratto originale, gradazione alcolica, colorazione EBC, sostanze amare EBC) e descrizioni qualitative.
Materie prime, produzione ed etichettatura
Il disciplinare richiede l'impiego essenziale di materie prime locali di qualità provenienti dalla Baviera, in particolare acqua, luppolo e malto; il luppolo e il malto sono tradizionalmente sottoposti a controllo di qualità. L'intero processo produttivo deve svolgersi nella zona geografica delimitata. L'etichettatura deve indicare uno dei tipi di birra elencati nel punto 3.2 in combinazione con la denominazione "Bayerisches Bier".
Zona geografica e legame con il territorio
La zona geografica delimitata coincide con il Land della Baviera, suddiviso in sette regioni amministrative. Il legame con il territorio è fondato sulla tradizione secolare della produzione di birra conforme alla legge sulla purezza della birra del 1516, sullo sviluppo storico di competenze produttive specifiche e sulla reputazione consolidata della birra bavarese, anche grazie all'uso di materie prime bavaresi di qualità.
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