Regolamento (UE) 2017/992
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/992 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di esecuzione delle quote tessili dell’Unione eliminando dalla disciplina di gestione i riferimenti alla Repubblica di Bielorussia. L’intervento si rende necessario perché il regolamento (UE) 2017/354 ha già abrogato i contingenti autonomi per i prodotti tessili e di abbigliamento originari di tale paese. La modifica è puntuale e consiste nella soppressione della tabella relativa alla Bielorussia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148.
Soppressione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148, dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia nella disciplina di gestione dei contingenti tessili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili nell’ambito del regolamento (UE) 2015/936. L’intervento riguarda specificamente la Repubblica di Bielorussia, per la quale i contingenti autonomi su prodotti tessili e di abbigliamento sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2017/354; di conseguenza, vengono eliminati i riferimenti residui presenti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/992: soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia
Il regolamento interviene in modo puntuale sulla disciplina di esecuzione relativa alla gestione dei contingenti tessili previsti dal regolamento (UE) 2015/936. La finalità è allineare il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 al mutato quadro normativo derivante dall’abrogazione dei contingenti autonomi per la Repubblica di Bielorussia disposta dal regolamento (UE) 2017/354.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2015/936 stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non coperti da accordi bilaterali, protocolli, altre disposizioni o da altri regimi specifici dell’Unione in materia di importazioni. In tale quadro, esso prevede restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da assegnarsi secondo il principio del "primo arrivato, primo servito".
Il regolamento (UE) 2017/354 ha abrogato i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia. Di conseguenza, le disposizioni di gestione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 sono divenute obsolete per tale paese e devono essere eliminate.
Intervento normativo
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1, che sopprime dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 la tabella relativa alla Repubblica di Bielorussia. Non sono introdotti nuovi contingenti, né nuovi obblighi sostanziali per gli operatori; il regolamento si limita a rimuovere un riferimento non più attuale.
Effetti pratici
Per gli operatori del settore tessile e dell’importazione, la conseguenza pratica è la cessazione della rilevanza della disciplina di ripartizione dei contingenti per le merci originarie della Repubblica di Bielorussia nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148. La misura ha portata direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il testo conferma la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia
L’articolo 1 dispone che, nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148, sia soppressa la tabella relativa alla Repubblica di Bielorussia. La modifica elimina quindi le regole di gestione dei contingenti quantitativi che risultavano ormai obsolete per i prodotti tessili e di abbigliamento originari di tale paese.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/936, in particolare dell’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 21, paragrafo 2. Il considerando richiama anche il regolamento (UE) 2017/354, che ha abrogato i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, rendendo necessaria l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148.
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