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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1000

Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XVII del REACH per inserire una restrizione specifica su PFOA, suoi sali e sostanze correlate, in ragione dei rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. La disciplina introduce limiti di concentrazione, vieta produzione, immissione sul mercato e uso a decorrere dal 4 luglio 2020, e prevede proroghe ed esenzioni per alcuni settori e applicazioni. Sono inoltre previste eccezioni per talune sostanze e impieghi già coperti da altra normativa o considerati critici.

Modifica dell'allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione su PFOA, suoi sali e sostanze correlate al PFOA.

Ambito di applicazione

Si applica a fabbricazione, immissione sul mercato e uso dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e di talune sostanze correlate al PFOA, come sostanze in quanto tali, come componenti di altre sostanze, in miscele o in articoli. Il divieto e le restrizioni riguardano operatori economici e utilizzatori lungo la catena di approvvigionamento nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, con specifiche esenzioni e differimenti temporali per taluni settori e prodotti. Restano esclusi, tra l’altro, il PFOS e i suoi derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 850/2004, la produzione di PFOA come sottoprodotto inevitabile in specifiche fabbricazioni fluorurate, l’uso come intermedio isolato trasportato e alcuni usi critici/settoriali espressamente indicati.

Restrizione su PFOA, suoi sali e sostanze correlate nel quadro REACH

Il regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione specifica riguardante l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate. La misura si fonda sulla valutazione di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità della sostanza e sulla conclusione che la fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato comportano rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.

Contesto e finalità della misura

La Commissione richiama il percorso istruttorio sviluppato nell’ambito del REACH: identificazione del PFOA come sostanza PBT, sua inclusione tra le SVHC candidate e presentazione di un fascicolo di restrizione da parte di Germania e Norvegia. I pareri del RAC e del SEAC sono stati considerati nel definire una restrizione generale, con limiti di concentrazione ed esenzioni settoriali, ritenuta idonea a livello unionale per affrontare i rischi individuati.

Ambito oggettivo della restrizione

La nuova voce 68 dell’allegato XVII si riferisce al PFOA, ai suoi sali e a categorie di sostanze correlate identificate tramite specifici elementi strutturali perfluoroalchilici. Il testo precisa anche alcune sostanze escluse dalla denominazione. La restrizione opera sia quando la sostanza è considerata in quanto tale sia quando è presente come componente di altre sostanze, in miscele o in articoli.

Divieti principali e soglie di concentrazione

A decorrere dal 4 luglio 2020, il PFOA e i suoi sali non possono essere prodotti o immessi sul mercato come sostanze in quanto tali. Dalla stessa data, non possono essere utilizzati per la produzione di o l’immissione sul mercato in altre sostanze, miscele o articoli quando la concentrazione è pari o superiore a:

  • 25 ppb per il PFOA, compresi i suoi sali;
  • 1 000 ppb per una sostanza correlata al PFOA o per una combinazione di sostanze correlate al PFOA.

Differimenti temporali per specifici usi

Il regolamento riconosce termini più lunghi di adeguamento per alcuni settori:

  • 4 luglio 2022 per apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori e per inchiostri da stampa in lattice;
  • 4 luglio 2023 per tessuti per la protezione dei lavoratori, membrane destinate a tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti, e nanorivestimenti al plasma;
  • 4 luglio 2032 per dispositivi medici diversi da quelli impiantabili rientranti nella direttiva 93/42/CEE.

Esenzioni dalla restrizione

Il testo esclude espressamente dal campo operativo della restrizione:

  • il PFOS e i suoi derivati già disciplinati dal regolamento (CE) n. 850/2004;
  • la fabbricazione di sostanze in cui il PFOA costituisce un sottoprodotto inevitabile della produzione di composti chimici fluorurati con catena di sei o meno atomi di carbonio;
  • l’uso come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del REACH;
  • taluni usi in dispositivi medici impiantabili, rivestimenti fotografici per pellicole/carta/lastre, processi fotolitografici per semiconduttori e processi di incisione per semiconduttori composti.

Schiume antincendio

Per le schiume antincendio, il regolamento introduce una disciplina specifica. Le miscele concentrate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 possono essere impiegate per produrre altre miscele di schiume antincendio. Inoltre, le miscele di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020, o prodotte secondo l’esenzione, non sono soggette al divieto di cui al punto 2, lettera b), purché, se usate per formazione, le emissioni siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro.

Articoli e dispositivi medici

Il divieto relativo agli articoli non si applica:

  • agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020;
  • ai dispositivi medici impiantabili fabbricati conformemente all’esenzione;
  • agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici esentati;
  • ai semiconduttori o semiconduttori composti ricompresi nell’esenzione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento della nuova voce nell’allegato XVII REACH

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato con l’aggiunta della voce 68 relativa a PFOA (CAS 335-67-1, CE 206-397-9), ai suoi sali e a specifiche sostanze correlate, individuate tramite gruppi strutturali perfluoroeptilici o perfluorottilici. Sono escluse dalla denominazione alcune sostanze espressamente elencate nel testo dell’allegato.

Divieto generale di produzione e immissione sul mercato

Dal 4 luglio 2020 il PFOA, i suoi sali e le sostanze correlate non possono essere prodotti né immessi sul mercato come sostanze in quanto tali. Dalla stessa data, non possono essere usati per la produzione di, o l’immissione sul mercato in, altre sostanze, miscele o articoli oltre le soglie di 25 ppb per PFOA e suoi sali e di 1 000 ppb per una sostanza correlata al PFOA o una combinazione di sostanze correlate.

Differimenti settoriali dell’applicazione

L’applicazione dei divieti dei punti 1 e 2 è differita al 4 luglio 2022 per le apparecchiature usate nella fabbricazione di semiconduttori e per gli inchiostri da stampa in lattice; al 4 luglio 2023 per i tessuti per la protezione dei lavoratori, per le membrane destinate a tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti, e per i nanorivestimenti al plasma; al 4 luglio 2032 per i dispositivi medici diversi da quelli impiantabili rientranti nella direttiva 93/42/CEE.

Esenzioni oggettive e settoriali

Non si applicano i divieti a PFOS e derivati elencati nel regolamento (CE) n. 850/2004; alla produzione in cui il PFOA è inevitabile sottoprodotto di composti chimici fluorurati con catena C6 o inferiore; all’uso come sostanza intermedia isolata trasportata, se soddisfatte le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del REACH; e agli impieghi in dispositivi medici impiantabili, rivestimenti fotografici per pellicole/carta/lastre, processi fotolitografici per semiconduttori o incisioni per semiconduttori composti.

Schiume antincendio e gestione delle miscele

Le miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 possono essere usate per la produzione di altre miscele di schiume antincendio. Le miscele di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 o prodotte in conformità all’esenzione sono escluse dal divieto di uso in miscela, purché, se utilizzate per formazione, le emissioni siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro.

Deroghe per gli articoli e i dispositivi medici

Il divieto relativo agli articoli non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020, ai dispositivi medici impiantabili fabbricati conformemente all’esenzione, agli articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici esentati e ai semiconduttori o semiconduttori composti ricompresi nell’esenzione settoriale.

Motivazione e base tecnica della restrizione

La Commissione richiama i pareri del RAC e del SEAC, che qualificano la restrizione come la misura più appropriata a livello unionale per ridurre i rischi di PFOA. Il regolamento evidenzia la necessità di un periodo di adattamento per gli operatori e di sviluppo di adeguati metodi analitici per l’estrazione e l’analisi delle sostanze in varie matrici.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichereachrestrizioni di mercatosalute e ambienteprodotti industriali

Testo integrale

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