Regolamento (UE) 2017/991
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/991 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda il volume del contingente tariffario dell'Unione relativo alle fragole fresche originarie dall'Egitto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/991 modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 per aumentare il contingente tariffario dell’Unione relativo alle fragole fresche originarie dell’Egitto. La modifica dà attuazione al protocollo dell’accordo euromediterraneo con l’Egitto, approvato con decisione (UE) 2017/768, e si applica retroattivamente dal 1° luglio 2013. Il nuovo volume del contingente è aggiornato nell’allegato IV del regolamento n. 747/2001 per i diversi periodi di riferimento.
Modifica del contingente tariffario dell’Unione per le fragole fresche originarie dell’Egitto, con adeguamento dei volumi annuali applicabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di fragole fresche classificate al codice NC 0810 10 00 e originarie dell’Egitto, nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 747/2001. La disciplina riguarda la gestione del volume del contingente tariffario per i periodi indicati nell’allegato IV, con applicazione temporale retrodatata al 1° luglio 2013. Non disciplina altri prodotti né altri paesi terzi, se non per il contesto dell’accordo euromediterraneo e del protocollo con l’Egitto.
Modifica del contingente tariffario UE per le fragole fresche originarie dell’Egitto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/991 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 per adeguare il volume del contingente tariffario dell’Unione applicabile alle fragole fresche originarie dell’Egitto. L’intervento dà esecuzione al protocollo dell’accordo euromediterraneo con l’Egitto, adottato in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 747/2001, che disciplina la gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento per prodotti beneficiari di preferenze tariffarie previste da accordi con taluni paesi mediterranei. Nei considerando si precisa che il Consiglio, con decisione (UE) 2017/768, ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo con l’Egitto; tale protocollo prevede un aumento del contingente tariffario per le fragole fresche destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione. La modifica del regolamento è quindi funzionale a recepire tale aumento nel diritto derivato UE.
Ambito materiale della disciplina
La misura riguarda esclusivamente il contingente tariffario dell’Unione per le fragole fresche originarie dell’Egitto, identificate dal codice NC 0810 10 00. Non introduce una disciplina generale delle importazioni, ma interviene su un singolo rigo dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001, relativo al contingente con numero d’ordine 09.1799.
Contenuto della modifica al contingente
Il rigo dell’allegato IV è sostituito con i nuovi volumi di contingente riportati per i diversi periodi annuali. I dati espressamente indicati sono i seguenti:
- dall’1.10.2010 al 30.4.2011: 10 000, in esenzione;
- dall’1.10.2011 al 30.4.2012: 10 300;
- dall’1.10.2012 al 30.4.2013: 10 609;
- dall’1.10.2013 al 30.4.2014: 11 021;
- dall’1.10.2014 al 30.4.2015: 11 349;
- dall’1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall’1.10 al 30.4: 11 687.
La disposizione realizza quindi un progressivo incremento del contingente, coerente con quanto stabilito dal protocollo richiamato nei considerando.
Decorrenza, efficacia e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è espressamente fissata al 1° luglio 2013, così da allinearsi alla data di applicazione provvisoria del protocollo prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso. Per gli operatori, ciò implica che il nuovo regime del contingente produce effetti retroattivi rispetto alla data di pubblicazione del regolamento.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori e per i soggetti che gestiscono operazioni doganali nell’Unione, la norma comporta l’applicazione del contingente aggiornato per le fragole fresche egiziane secondo i volumi stabiliti nell’allegato IV del regolamento n. 747/2001, come sostituito. La disciplina è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 747/2001, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per adeguare un contingente tariffario in attuazione del protocollo relativo all’accordo euromediterraneo con l’Egitto.
Aumento del contingente tariffario per le fragole fresche egiziane
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.1799, relativo alle fragole fresche (codice NC 0810 10 00). I volumi indicati sono: 10 000 per il periodo dall’1.10.2010 al 30.4.2011; 10 300 dall’1.10.2011 al 30.4.2012; 10 609 dall’1.10.2012 al 30.4.2013; 11 021 dall’1.10.2013 al 30.4.2014; 11 349 dall’1.10.2014 al 30.4.2015; 11 687 dall’1.10.2015 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall’1.10 al 30.4.
Decorrenza e retroattività dell’applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2013, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso.
Vincolatività e applicazione negli Stati membri
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/990
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/992
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/993
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/998
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1105
- Regolamento · 12 giu 2017Regolamento (UE) 2017/1787
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →