Regolamento (UE) 2017/993
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco sanzionatorio dell’UE relativo alla Repubblica democratica popolare di Corea. In particolare sostituisce integralmente l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, adeguandolo alla decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che ha rimosso una persona e un’entità dall’elenco della decisione PESC 2016/849 e ha aggiornato altre voci. La modifica riguarda quindi il perimetro soggettivo delle misure restrittive, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, aggiornando l’elenco di persone, entità e organismi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, nell’ambito delle misure restrittive dell’UE contro la RPDC. L’effetto principale riguarda il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle soggettività elencate, con obblighi di rispetto per operatori economici e intermediari finanziari dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 della Commissione
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, aggiornando l’elenco dei soggetti assoggettati a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica è adottata in coerenza con la decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che ha depennato una persona e un’entità dall’elenco della decisione (PESC) 2016/849 e ha aggiornato ulteriori voci.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, relativo alle misure restrittive contro la RPDC, e in particolare sull’articolo 13, paragrafo 1, lettera e). I considerando chiariscono che l’allegato V contiene i nominativi di persone, entità e organismi non già inseriti nell’allegato IV ma comunque designati dal Consiglio e quindi soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica dell’allegato V
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 con l’allegato annesso al regolamento di esecuzione. Si tratta, quindi, di un aggiornamento tecnico ma sostanziale del perimetro soggettivo delle sanzioni UE, che recepisce le decisioni del Consiglio in materia di designazioni e depennamenti.
Soggetti inclusi nell’elenco aggiornato
L’allegato riproduce un elenco articolato in quattro sezioni: persone fisiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a); persone giuridiche, entità e organismi di cui alla stessa lettera; persone fisiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b); e persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera b). Le designazioni riguardano soprattutto soggetti connessi ai programmi nucleari e missilistici nordcoreani, alle strutture militari e di difesa, nonché a società o organismi con capacità di generare risorse economiche utilizzabili per tali programmi.
Tra i soggetti elencati figurano, a titolo esemplificativo, il Centro di ricerca nucleare di Yongbyon, le Strategic Rocket Forces, la Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali, la Green Pine Associated Corporation, il Munitions Industry Department e numerosi alti ufficiali o funzionari nordcoreani. I motivi riportati per le designazioni fanno riferimento al sostegno, alla promozione o alla responsabilità diretta rispetto ai programmi della RPDC relativi ad armi nucleari, missili balistici e altre armi di distruzione di massa.
Effetti giuridici per operatori e intermediari
Il richiamo al congelamento di fondi e risorse economiche implica che i soggetti dell’Unione debbano verificare la corrispondenza con le liste aggiornate e astenersi dal mettere direttamente o indirettamente a disposizione risorse economiche o finanziarie a favore dei soggetti designati, nei limiti previsti dal regime sanzionatorio applicabile. Per avvocati, banche, imprese e consulenti, l’impatto operativo principale consiste nell’aggiornamento delle procedure di screening e di compliance sanzionatoria.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato V
L’articolo 1 dispone che l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito integralmente dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive previste dall’articolo 6, paragrafo 2.
Aggiornamento delle liste sanzionatorie
Il considerando richiama la decisione del Consiglio del 12 giugno 2017, con la quale una persona e un’entità sono state depennate dall’elenco delle misure restrittive della decisione (PESC) 2016/849 e altre voci sono state aggiornate. Il regolamento recepisce tale aggiornamento nel diritto UE, allineando l’allegato V al quadro sanzionatorio vigente.
Contenuto dell’allegato V
L’allegato V elenca soggetti interessati dal congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 329/2007. Nel testo fornito compaiono numerose persone fisiche e giuridiche collegate ai programmi nucleari, missilistici o ad altre armi di distruzione di massa della RPDC, nonché entità quali Korea National Insurance Corporation (KNIC) e sue succursali, Strategic Rocket Forces, Yongbyon Nuclear Research Centre e altre società o organismi indicati per il loro ruolo nel sostegno ai programmi sanzionati.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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