Regolamento (UE) 2017/999
Regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XIV del REACH inserendo nuove sostanze soggette ad autorizzazione e fissando, per ciascuna, la data entro cui devono pervenire le domande e la data di scadenza. Le inclusioni riguardano soprattutto sostanze reprotossiche, cancerogene e due gruppi di sostanze con proprietà di interferenza endocrina considerate di preoccupazione equivalente. Il testo mantiene invece in sospeso alcune sostanze analizzate nei considerando, rinviandone l’eventuale inclusione per motivi di opportunità regolatoria.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH per includere nuove sostanze soggette ad autorizzazione e fissarne le relative date di domanda e di scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito del regime REACH alle sostanze chimiche elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, con effetti per fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e, in generale, operatori che immettono sul mercato o utilizzano nell’UE le sostanze inserite in detto allegato. Le nuove voci riguardano sostanze classificabili come tossiche per la riproduzione, cancerogene o con proprietà di interferenza endocrina; per alcune sostanze sono previste specifiche note transitorie per pezzi di ricambio e riparazioni. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH
Il regolamento aggiorna l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sulla base delle raccomandazioni dell’ECHA e delle valutazioni effettuate dalla Commissione. L’intervento riguarda sostanze già incluse nell’elenco di sostanze candidate ex articolo 59 REACH e caratterizzate da proprietà di particolare preoccupazione per la salute umana o per l’ambiente.
Finalità e contesto regolatorio
Nei considerando la Commissione richiama i criteri di inclusione nell’allegato XIV, in particolare l’articolo 57 REACH, e osserva che le sostanze selezionate sono state prioritarie nelle raccomandazioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche del 6 febbraio 2014 e del 1° luglio 2015. Viene inoltre richiamato il processo di consultazione pubblica e la valutazione dell’impatto socioeconomico, senza che ciò abbia impedito l’inserimento delle sostanze nell’allegato.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento opera nell’ambito del sistema REACH e incide su chi fabbrica, importa, utilizza o mette sul mercato le sostanze inserite nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’effetto pratico è l’assoggettamento al regime di autorizzazione: dopo la data di scadenza, l’uso della sostanza è in linea di principio consentito solo se è stata ottenuta un’autorizzazione o se ricorre una specifica esenzione prevista dalla disciplina REACH.
Sostanze aggiunte all’allegato XIV
L’allegato del regolamento aggiunge le voci da 32 a 43. Le sostanze inserite sono:
- 1-bromopropano (n-bromuro di propile)
- diisopentilftalato
- acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi di C7
- acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari
- acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
- ftalato di bis(2-metossietile)
- dipentilftalato
- N-pentilisopentilftalato
- olio di antracene
- pece, catrame di carbone, alta temperatura
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo etossilato
- 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato
Per le prime otto sostanze le date sono identiche: domanda entro il 4 gennaio 2019 e scadenza al 4 luglio 2020. Per olio di antracene e pece di catrame di carbone ad alta temperatura la domanda deve pervenire entro il 4 aprile 2019 e la scadenza è il 4 ottobre 2020. Per i due gruppi etossilati la domanda deve pervenire entro il 4 luglio 2019 e la scadenza è il 4 gennaio 2021.
Criteri di inclusione e qualificazione delle sostanze
Le sostanze inserite sono ricondotte a diverse categorie di pericolo:
- tossicità per la riproduzione categoria 1B, ai sensi dell’articolo 57, lettera c), REACH, per 1-bromopropano, gli ftalati e gli esteri del benzendicarbossilico indicati;
- cancerogenicità categoria 1B, ai sensi dell’articolo 57, lettera a), per olio di antracene e pece di catrame di carbone alta temperatura;
- proprietà PBT e vPvB, ai sensi dell’articolo 57, lettere d) ed e), per le due sostanze appena citate;
- proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ai sensi dell’articolo 57, lettera f), per i due gruppi di sostanze etossilate.
Esenzioni e termini di riesame
La Commissione esclude, sulla base delle informazioni disponibili, l’introduzione di esenzioni per specifici usi o categorie di usi ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), nonché di esenzioni per ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi. Non vengono inoltre fissati termini di riesame per alcuni usi, pur essendo richiamato il criterio dell’articolo 60, paragrafo 8, REACH per la determinazione caso per caso dei periodi di revisione.
Note transitorie per pezzi di ricambio e riparazioni
L’allegato introduce note speciali per le voci contrassegnate con (), (), e () relative all’uso delle sostanze nella produzione di pezzi di ricambio e nella riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza della sostanza. In particolare, per tali usi sono previste date transitorie ulteriori: 1° settembre 2019 e 1° marzo 2021, a seconda dei casi indicati in nota. Per l’olio di antracene è anche precisato che non soddisfa i criteri di identificazione come cancerogeno se contiene meno dello 0,005 % p/p di benzo[a]pirene.
Sostanze valutate ma rinviate
La Commissione precisa di non aver incluso, in questa fase, alcune sostanze che pure presentavano profili di rischio rilevanti: N,N-dimetilformammide (DMF), diazene-1,2-dicarbossammide (ADCA), alcune fibre ceramiche refrattarie di silicato d’alluminio e zirconio e un gruppo di sostanze a base di acido borico e tetraborati. Il rinvio è motivato da esigenze di coerenza regolatoria, dalla complessità dei rispettivi usi industriali e dalla limitata esperienza nella gestione di domande di autorizzazione complesse.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di modifica di un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XIV REACH
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. Vengono aggiunte le voci da 32 a 43, con conseguente assoggettamento delle sostanze elencate al regime di autorizzazione REACH.
Sostanze inserite nell’allegato XIV e termini di autorizzazione
Sono inserite 12 nuove voci: 1-bromopropano, diisopentilftalato, tre esteri del benzendicarbossilico, ftalato di bis(2-metossietile), dipentilftalato, N-pentilisopentilftalato, olio di antracene, pece/catrame di carbone ad alta temperatura, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo etossilato e 4-nonilfenolo ramificato e lineare etossilato. Per le voci 32-39 la data entro cui devono pervenire le domande è il 4 gennaio 2019 e la data di scadenza il 4 luglio 2020; per le voci 40-41 la data di domanda è il 4 aprile 2019 e la scadenza il 4 ottobre 2020; per le voci 42-43 la data di domanda è il 4 luglio 2019 e la scadenza il 4 gennaio 2021.
Proprietà intrinseche a fondamento dell’inclusione
Le sostanze inserite sono qualificate, in base al regolamento (CE) n. 1272/2008, principalmente come tossiche per la riproduzione categoria 1B (articolo 57, lettera c), o come cancerogene categoria 1B (articolo 57, lettera a). Per olio di antracene e pece di catrame di carbone ad alta temperatura rilevano anche le caratteristiche PBT e vPvB ai sensi dell’articolo 57, lettere d) ed e). I due gruppi di sostanze etossilate sono inseriti per le proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell’articolo 57, lettera f).
Esenzioni, usi esclusi e termini di riesame
Per le nuove voci non sono stabilite esenzioni dall’obbligo di autorizzazione né per usi o categorie di usi ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), né per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi. Non sono neppure fissati termini di riesame per alcuni usi. L’allegato riporta inoltre note transitorie per i pezzi di ricambio e le riparazioni per le sostanze contrassegnate con (*) e (**), con nuove scadenze al 1° settembre 2019 e al 1° marzo 2021 per determinati usi di riparazione.
Sostanze esaminate ma non incluse
Nei considerando la Commissione spiega di aver valutato ma rinviato l’inclusione nell’allegato XIV di N,N-dimetilformammide (DMF), diazene-1,2-dicarbossammide (ADCA), alcune fibre ceramiche refrattarie di silicato d’alluminio e zirconio (Al-RCF e Zr-RCF) e alcune sostanze a base di acido borico, tetraborato disodico, triossido di diboro ed eptaossido di tetraboro e disodio, per ragioni connesse alla complessità degli usi, alla coerenza regolatoria o all’opportunità di approfondire l’approccio normativo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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