Sentenza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35419, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec il 7.10.2022 (doc. 1); b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità della comunicazione AGEA né degli atti connessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: Comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022 relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, con gli atti connessi di conteggio, compensazione e riassegnazione dei quantitativi di latte
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA e gli atti presupposti e connessi relativi al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 1° dicembre 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, senza esame del merito della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione dell'esito del contenzioso.
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