Corte di giustizia, Sentenza C-297/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020. — Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. contro Kreis Nordfriesland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Responsabilità ambientale – Direttiva 2004/35/CE – Allegato I, terzo comma, secondo trattino – Danno che può non essere qualificato come “danno significativo” – Nozione di “normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori” – Articolo 2, paragrafo 7 – Nozione di “attività professionale” – Attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege – Inclusione o no. — Causa C-297/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce due nozioni centrali della direttiva 2004/35/CE: da un lato, la "normale gestione dei siti" rilevante per escludere taluni danni alle specie e agli habitat protetti dalla qualifica di danno significativo; dall’altro, la nozione di "attività professionale" ai fini dell’ambito di applicazione della responsabilità ambientale. La Corte adotta un’interpretazione funzionale e restrittiva delle eccezioni, coerente con il principio chi inquina paga e con l’obiettivo di elevata protezione dell’ambiente. Ne deriva che anche attività pubbliche svolte ex lege possono integrare un’attività professionale e che la gestione agricola di un sito può includere operazioni come drenaggio e pompaggio.
Interpretazione della direttiva 2004/35/CE: nozione di "normale gestione dei siti" nell’esclusione dei danni non significativi e nozione di "attività professionale" applicabile anche ad attività svolte nell’interesse pubblico ex lege.
La questione giuridica
Se la nozione di "normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori" di cui all’allegato I, terzo comma, secondo trattino, della direttiva 2004/35/CE comprenda anche attività connesse all’utilizzazione diretta del terreno per fini agricoli, come la gestione di una stazione di pompaggio per irrigazione e drenaggio; come vadano intesi i concetti di gestione "normale" e di gestione "praticata anteriormente"; e se un’attività svolta nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege rientri nella nozione di "attività professionale" di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2004/35/CE.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2004/35/CE, la "normale gestione dei siti" comprende sia le misure di gestione previste nei documenti adottati dagli Stati membri in attuazione delle direttive Habitat e Uccelli, interpretate alla luce degli obiettivi e obblighi di tali direttive, sia le misure usuali, generalmente riconosciute e praticate per un periodo sufficientemente lungo dai proprietari o operatori fino al verificarsi del danno, purché compatibili con tali obiettivi; in tale nozione possono rientrare anche attività agricole connesse, come irrigazione, drenaggio e gestione di una stazione di pompaggio. Inoltre, la nozione di "attività professionale" di cui all’articolo 2, paragrafo 7, non si limita alle attività di mercato o concorrenziali, ma include anche attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/35/CE
- Articolo 1 direttiva 2004/35/CE
- Articolo 2 direttiva 2004/35/CE
- Articolo 3 direttiva 2004/35/CE
- Allegato I direttiva 2004/35/CE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 2 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 13 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 14 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 15 direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16 direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 1 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 2 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 3 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 4 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 5 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 6 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 7 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 8 direttiva 2009/147/CE
- Articolo 9 direttiva 2009/147/CE
Interpretazione della direttiva 2004/35/CE su gestione dei siti e attività professionale
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht nell’ambito di una controversia tra un’associazione ambientalista e un’autorità di contea tedesca, con intervento del soggetto pubblico che gestiva un impianto di drenaggio. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in particolare l’allegato I, terzo comma, secondo trattino, e l’articolo 2, paragrafo 7.
Fatti e procedimento principale
La controversia riguarda presunti danni ambientali arrecati al mignattino, specie protetta presente nella penisola di Eiderstedt. Il danno sarebbe stato causato dalla gestione di una stazione di pompaggio e drenaggio da parte del Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, ente di diritto pubblico cui era stato delegato ex lege il compito di manutenzione dei corsi d’acqua superficiali. Il Naturschutzbund Deutschland aveva chiesto misure di limitazione e riparazione del danno ambientale; la domanda era stata respinta dall’autorità competente e la lite era proseguita sino al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2004/35/CE, in particolare:
- l’articolo 1, che istituisce un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio "chi inquina paga";
- l’articolo 2, paragrafi 1, 3, 6 e 7, che definiscono danno ambientale, specie e habitat protetti, operatore e attività professionale;
- l’articolo 3, paragrafo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva;
- l’allegato I, che contiene i criteri per valutare la significatività del danno. Sono richiamate anche la direttiva 92/43/CEE (Habitat) e la direttiva 2009/147/CE (Uccelli), poiché la nozione di specie e habitat protetti rinvia a tali atti.
Prima questione: nozione di "normale gestione dei siti"
La Corte osserva anzitutto che l’allegato I, terzo comma, secondo trattino, va letto in modo uniforme in tutte le versioni linguistiche: il requisito della "normalità" si riferisce alla gestione nel suo complesso e non solo a una delle due alternative ivi previste. L’interpretazione tedesca non può prevalere se diverge dalle altre versioni.
La Corte precisa che:
- la nozione di gestione riguarda siti che ospitano specie o habitat naturali protetti;
- una gestione è "normale" solo se conforme a pratiche generalmente ammesse e, in particolare, alle buone pratiche agricole;
- per i siti soggetti alle direttive Habitat e Uccelli, la gestione normale va valutata alla luce degli obiettivi e degli obblighi di conservazione imposti da tali direttive.
In questo quadro, la Corte ammette che la nozione comprenda anche attività agricole connesse e indispensabili, come irrigazione, drenaggio e gestione di una stazione di pompaggio. La gestione può risultare normale sia dai documenti di gestione o indirizzo relativi all’habitat, adottati dagli Stati membri, sia dalla prassi anteriore dei proprietari o operatori, purché tale prassi sia usuale, generalmente riconosciuta, stabile e compatibile con gli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli.
La Corte aggiunge che:
- la prima parte dell’alternativa riguarda le misure risultanti dai documenti di gestione o indirizzo;
- la seconda parte riguarda pratiche anteriori dei proprietari o operatori, indipendenti da quei documenti;
- il carattere "anteriore" va apprezzato con riferimento alla data del danno, non alla sola data di recepimento o di entrata in vigore della direttiva.
Seconda questione: nozione di "attività professionale"
La Corte interpreta l’articolo 2, paragrafo 7, in senso ampio. La nozione di attività professionale non è limitata alle attività connesse al mercato o alla concorrenza, ma comprende tutte le attività svolte in un contesto professionale, contrapposto a quello personale o domestico.
La conclusione si fonda su:
- il tenore dell’articolo 2, paragrafo 7, che include attività pubbliche o private e a scopo di lucro o meno;
- il contesto, poiché l’allegato III comprende anche attività tipicamente esercitate nell’interesse pubblico su delega legale;
- la finalità della direttiva, che mira a rendere finanziariamente responsabili gli operatori per attività a rischio ambientale e a non restringere indebitamente l’effetto utile del regime di responsabilità.
Ne consegue che rientrano nella nozione anche le attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege, come quella del soggetto pubblico che gestiva il drenaggio nel caso di specie.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la nozione di "normale gestione dei siti" comprende le misure amministrative o organizzative risultanti dai documenti di gestione adottati in attuazione delle direttive Habitat e Uccelli, nonché le misure usuali e consolidate praticate dai proprietari o operatori fino al verificarsi del danno, purché compatibili con gli obiettivi di tali direttive;
- la nozione di "attività professionale" comprende anche le attività svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege.
Principio affermato
La sentenza valorizza un’interpretazione ampia della nozione di gestione normale, ma rigorosamente ancorata agli obiettivi di conservazione della biodiversità, e conferma che la responsabilità ambientale può colpire anche soggetti pubblici quando esercitino attività di gestione svolte in un contesto professionale.
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