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Sentenza

Sentenza n. 506/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 3324/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1916/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data12.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 e alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 227,67.

Giustizia amministrativa202503488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente e il pagamento di 227,67 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 2.000 euro e a corrispondere 227,67 euro a titolo di Retribuzione Professionale Docente. In corso di giudizio l'Amministrazione ha adempiuto soltanto alla prima statuizione, effettuando l'accreditamento sulla carta elettronica, mentre non ha pagato la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docente. Il ricorso concerneva quindi la persistente inerzia ministeriale rispetto a una parte del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'accreditamento sulla Carta Elettronica del Docente, poiché tale obbligazione è stata adempiuta dall'Amministrazione in corso di giudizio. Quanto al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza presupposta e di pagare la somma liquidata entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di mancato adempimento, ha nominato quale Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla parte del titolo giudiziale già eseguita dall'Amministrazione mediante l'accreditamento sulla Carta Elettronica del Docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento parziale e sopravvenuto dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere soltanto limitatamente alla parte del giudicato effettivamente eseguita; il giudice deve invece ordinare l'esecuzione delle statuizioni ancora ineseguite.
  • Quando l'amministrazione non adempie integralmente a un titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
  • L'adempimento solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se una parte della materia del contendere è venuta meno nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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