Cassazione Civile, Ordinanza n. 22208/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha recuperato l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’annualità 2011, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di una società bookmaker estera ritenuta coobbligata in solido con una ricevitoria/CTD operante in Italia. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente è stato respinto. In cassazione la società ha proposto sei motivi: due pregiudiziali, diretti a contestare la lettura della normativa nazionale di cui alla l. n. 220/2010 e la compatibilità della stessa con gli artt. 56 ss. TFUE, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; e quattro di merito, relativi al presupposto soggettivo dell’imposta, al presupposto territoriale, alla dedotta violazione dei principi unionali di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, nonché al mancato riconoscimento dell’obiettiva incertezza e dell’esimente sanzionatoria. La ricorrente sosteneva, in sintesi, che il bookmaker estero “sanato” non dovesse essere trattato come un operatore concessionario, che la tassazione fosse discriminatoria verso gli operatori esteri e i loro CTD, e che non potesse esservi pretesa impositiva per annualità anteriori o comunque in assenza di un quadro normativo sufficientemente chiaro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando e aderendo alla giurisprudenza consolidata della stessa Corte di cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. Ha affermato che, per l’annualità 2011, l’imposta unica colpisce chiunque gestisca, anche per conto di terzi e anche se stabilito all’estero o privo di concessione, concorsi pronostici o scommesse; che la nozione di gestione comprende sia il bookmaker sia il CTD/ricevitore che raccoglie, trasmette e paga le vincite; che la normativa non introduce una discriminazione incompatibile con il TFUE; e che non sussiste una tutela dell’affidamento idonea a escludere l’obbligo tributario né un’obiettiva incertezza dopo la legge interpretativa del 2010. È stata quindi confermata la debenza dell’imposta unica, degli interessi e delle sanzioni in capo alla ricorrente quale coobbligata solidale.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
La norma, come interpretata dalla legge del 2010, individua come soggetto passivo chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi e anche in assenza o inefficacia della concessione; se l’attività è svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato in solido.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1
L’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 64 e 66
La disposizione è qualificata come interpretativa e chiarisce l’assoggettamento all’imposta unica anche delle attività svolte fuori dal sistema concessorio; per le annualità successive al 2010 consente la tassazione anche dei CTD e dei bookmaker esteri, in solido.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato dalla ricorrente per l’esimente dell’obiettiva incertezza; la Corte esclude che nel caso ricorra un’incertezza normativa tutelabile dopo il chiarimento legislativo del 2010.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 4
Invocato in relazione al legittimo affidamento e alla buona fede del contribuente; la Corte ne esclude l’applicazione favorevole alla ricorrente.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5
Richiamato nella doglianza sanzionatoria; la Corte ritiene che la pretesa riguardi un obbligo tributario e non una sanzione travestita.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6
Richiamato nella doglianza sanzionatoria; non viene riconosciuta una causa di esclusione della responsabilità che elimini la debenza del tributo.
TFUE, art. 56
La Corte, sulla scorta della Corte di giustizia, afferma che la normativa italiana non ostacola né discrimina la libera prestazione di servizi perché assoggetta all’imposta tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza distinzioni fondate sulla sede.
TFUE, artt. 49, 52, 57
Richiamati dalla ricorrente per sostenere violazioni delle libertà fondamentali; la Corte ne esclude la violazione alla luce della giurisprudenza UE già formatasi sul sistema italiano.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta perché le questioni sono già state chiarite dalla Corte di giustizia e il quadro normativo è ritenuto non dubbio.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge, ma i motivi sono giudicati infondati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama espressamente le motivazioni di precedenti pronunce, facendole proprie.
art. 158 Reg. proc. Corte di giustizia
Richiamato nella richiesta di nuovo rinvio, ma ritenuto non necessario per la presenza di un orientamento europeo già chiarificatore.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il presupposto impositivo è l’attività di gestione delle scommesse, non la sola conclusione del contratto di scommessa; tale attività può essere svolta sia dal bookmaker sia dal centro/ricevitore che raccoglie, trasmette e gestisce materialmente le giocate.
- L’obbligazione tributaria può gravare solidalmente sul soggetto che gestisce per conto di terzi e sul mandante estero anche se privo di concessione, quando entrambi partecipano all’organizzazione e all’esercizio delle scommesse in Italia.
- La legge interpretativa del 2010 ha chiarito, ai soli fini tributari, che l’imposta si applica anche alle attività svolte fuori dal sistema concessorio; per le annualità successive alla sua entrata in vigore è legittima la tassazione anche dei rapporti con operatori esteri e dei relativi intermediari.
- La nozione di gestione rilevante ai fini dell’imposta unica è ampia e comprende la disponibilità dei locali, la ricezione della proposta, la trasmissione della scommessa, l’incasso delle somme e il pagamento delle vincite secondo le istruzioni del bookmaker.
- Non sussiste violazione della libera prestazione dei servizi quando la normativa fiscale colpisce indistintamente tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale, senza differenziare in base allo Stato di stabilimento.
- Non è configurabile un affidamento tutelabile che escluda l’imposta in capo al bookmaker per il solo fatto che l’attività sia stata svolta senza concessione, se il quadro normativo, letto alla luce della legge interpretativa, rendeva già prevedibile l’assoggettamento a tributo.
- Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa unionale è già stata risolta in modo espresso dalla Corte di giustizia e la disciplina nazionale è ritenuta conforme al diritto UE.
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