Ordinanza n. 3280/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento del III Dipartimento, Ufficio Demanio Marittimo, del Comune di Sorrento, avente ad oggetto la: “Revoca della concessione Demaniale Marittima n. 2/2020. Istanza di proroga prot. 39344 del 1/12/2020. Concessionario: sig. Spartano Paolo, n.q. di legale rappresentante della società “Capo di Sorrento di Spartano Paolo & c.s.a.s.”, prot. N. 92034 del 27/11/2024”, che dispone la revoca della suddetta concessione demaniale marittima e, “per gli effetti, la revoca dell’Autorizzazione n. 06 del 21/03/2019 ai sensi dell’art. 45-bis Cod. Nav. Nei confronti della società Tuttiperuno s.r.l., impresa individuale, P.I. 08627601217, con sede in Sorrento (NA) alla via Fuorimura 16, di cui è legale rappresentante la sig. Stragazzi Ippolita, nata a Sorrento il 01/01/1989 e residente in Sorrento alla via E. Caruso 14” e “il diniego dell’istanza prot. 39344 del 1/12/2020 di modifica della scadenza della C.D.M. n. 02/2010 al 31 dicembre 2033”, - atto notificato al ricorrente mediante Ufficio Messi ex art. 140 c.p.c., spedito con raccomandata A/R n. 668404502629, il 9 dicembre 2024, consegnato presso l’Ufficio Postale “Capo Sorrento” il 19 dicembre 2024, - di ogni altro atto a esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il “Verbale di apposizione termini lapidei della dividente demaniale marittima di cui al verbale di delimitazione nr. 21, Rep. 35, del 24.07.1954 – località “La Solara”, Sorrento (Na)” del 7/2/2022 e il Verbale del 13/7/2020 di “sopralluogo preliminare per procedere alla verifica dei confini demaniali”, già impugnato dinanzi a codesto Ill.mo Giudice, con Ricorso RG n. 3814/2021, tuttora pendente dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale e in trattazione all’udienza di smaltimento del 12/3/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione demaniale marittima, revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 45-bis Cod. nav. e diniego dell’istanza di proroga della concessione
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento comunale con cui sono state disposte la revoca della concessione demaniale marittima, la revoca dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 45-bis Cod. nav. nei confronti dell’impresa autorizzata e il diniego dell’istanza di modifica della scadenza della concessione al 31 dicembre 2033. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi relativi alla delimitazione dei confini tra demanio marittimo e proprietà privata, tra cui il verbale di apposizione dei termini lapidei e il precedente verbale di sopralluogo per la verifica dei confini. La questione relativa alla delimitazione demaniale era già stata oggetto di un precedente giudizio, inizialmente pendente dinanzi al TAR e poi riassunto davanti al Tribunale ordinario di Napoli a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione necessaria del processo fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli. Il giudice ha applicato il combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio ordinario, avente ad oggetto la delimitazione dei confini tra demanio marittimo e proprietà privata, e il presente giudizio. La definizione della controversia sulla demanialità costituisce infatti indispensabile presupposto logico-giuridico per decidere sulla legittimità della revoca della concessione e degli altri atti contestati. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
La disciplina della sospensione del processo amministrativo rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 295 c.p.c.
il giudice disponga la sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
Impone la sospensione necessaria quando pende una controversia pregiudicante, la cui definizione è indispensabile per decidere il giudizio pregiudicato.
Massime di principio
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., il giudice amministrativo deve sospendere il processo quando pende davanti allo stesso o ad altro giudice una controversia la cui definizione costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico per la decisione della causa amministrativa.
- La controversia sulla natura demaniale di un’area e sulla delimitazione dei confini tra demanio marittimo e proprietà privata è pregiudicante rispetto al giudizio avente ad oggetto la revoca di una concessione demaniale relativa alla medesima area, quando la legittimità della revoca dipende dall’esito dell’accertamento dominicale.
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