Sentenza n. 4343/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 1005/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA CHIAROTTI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 1196/2023, PUBBLICATA IN DATA 24.10.2023, NOTIFICATA IN DATA 11.11.2023, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Benevento, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 novembre 2023 e non era stata impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento del giudicato. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma dovuta, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza nei confronti della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali e l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo al Ministero. Ha inoltre constatato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, ha precisato che l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'inerzia dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di invocare il decorso del termine per sottrarsi all'adempimento. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. Ha altresì precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e concorre a dimostrare l'inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti dell'obbligo di conformazione al decisum previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare il decorso del termine di fruizione del beneficio né la propria condotta omissiva per sottrarsi all'esecuzione del giudicato, quando il mancato rispetto del termine non sia imputabile al beneficiario.
- Nell'esecuzione del giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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