Sentenza del 07/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Giudizio - Sospensione - Scopo - Conflitto di giudicati - Ipotesi di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. assumendo che in altro procedimento pendente dovesse essere decisa una questione pregiudiziale. La questione centrale era se l'art. 295 c.p.c. trovi applicazione anche quando la questione nell'altro giudizio sia pregiudiziale solo in senso logico (cioè la decisione sarebbe rilevante ma non produrrebbe un giudicato tecnico-giuridico vincolante).
La decisione
La Corte ha affermato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. mira a evitare il conflitto di giudicati e può essere disposta solo quando nell'altro giudizio debba essere decisa una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (ossia destinata a formare giudicato vincolante). Quando la questione è pregiudiziale soltanto in senso logico, l'art. 295 non trova applicazione; in tali ipotesi rileva invece l'art. 336, comma 2, c.p.c., che disciplina l'effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. Conseguentemente la domanda di sospensione è stata respinta (non era configurabile la sospensione necessaria) e la controversia può proseguire, potendo tuttavia trovare applicazione l'effetto espansivo ex art. 336(2) in caso di successiva riforma o cassazione.
Norme richiamate
c.p.c. art. 295
La norma sulla sospensione necessaria è finalizzata ad evitare conflitti di giudicati e si applica solo quando l'altra controversia deve pronunciare su una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico destinata a formare giudicato vincolante.
c.p.c. art. 336, c. 2
La norma disciplina l'effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione: quando la questione dell'altro giudizio è pregiudiziale solo in senso logico, l'eventuale riforma o cassazione può produrre effetti sugli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata/cassata, anziché imporre la sospensione necessaria.
Cass. n. 12999/2019
Giurisprudenza richiamata per distinguere la nozione di pregiudizialità tecnica (che giustifica la sospensione necessaria) dalla pregiudizialità meramente logica, confermando la prevalenza dell'art. 336(2) nelle seconde ipotesi.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è applicabile solo quando l'altro procedimento deve decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico destinata a formare giudicato; senza questa caratteristica la sospensione non è obbligatoria.
- Se la questione è pregiudiziale solo in senso logico (la decisione dell'altro giudizio è rilevante ma non vincolante come giudicato), bisogna fare riferimento all'art. 336(2) c.p.c. e non alla sospensione necessaria: l'eventuale riforma o cassazione potrà espandersi sugli atti collegati.
- In sede di istanza di sospensione, il ricorrente deve dimostrare l'identità della questione tecnica e l'effetto vincolante che la decisione nell'altro giudizio eserciterebbe (per evitare il rigetto per insufficiente "pregiudizialità tecnica").
- Il giudice del procedimento subordinato può lasciare proseguire il processo se la pregiudizialità non è tecnica; il rischio di decisioni contrastanti è gestito mediante gli strumenti di effetto espansivo (art. 336(2)) dopo eventuale riforma o cassazione.
- Per strategia processuale, se non sussiste pregiudizialità tecnica conviene non chiedere la sospensione necessaria ma valutare misure alternative (es. deduzioni incidentali, coordinamento processuale, o esperire rimedi in caso di successiva riforma/cassazione).
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