Cassazione Civile, Ordinanza n. 19246/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per l'anno d'imposta 2007, con recupero a tassazione ai fini IRAP e IVA di maggiori imponibili, e da avvisi di accertamento personali emessi, per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., nei confronti dei soci per maggiore IRPEF. L'Ufficio contestava, in sintesi, costi per prestazioni di trasporto ritenute oggettivamente inesistenti, costi per perdite su crediti e un profilo IVA relativo alla rivalsa verso terzi. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti con motivazione unitaria. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione di norme processuali e sostanziali perché, anche a voler ritenere una motivazione sul difetto di prova presuntiva, la CTR avrebbe comunque annullato integralmente l'avviso senza distinguere tra le diverse riprese, alcune delle quali non basate su presunzioni. I soci, inoltre, avevano chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, documentando il pagamento dell'unica rata, ma solo per gli avvisi personali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai quattro avvisi di accertamento personali emessi nei confronti dei soci, rilevando che la definizione agevolata si era perfezionata solo per tali atti e che, in mancanza di istanza di trattazione e di diniego dell'Agenzia, la lite doveva estinguersi con spese a carico di chi le aveva anticipate. Quanto all'avviso di accertamento societario, ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: le affermazioni del giudice di merito erano generiche, astratte e non riferite alle singole riprese fiscali, sicché non era comprensibile la ratio decidendi. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
viene richiamato come base del principio di trasparenza per l'imputazione del reddito della società di persone ai soci.
art. 6 d.l. n. 119/2018
la definizione agevolata perfeziona la lite se vi è domanda e pagamento dell'importo dovuto o della prima rata; l'estinzione del giudizio richiede che al momento della decisione risulti anche il pagamento integrale del debito rateizzato.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
decorso il termine per la notificazione del diniego della definizione senza che esso sia stato emesso, la procedura non è ostacolata da tale mancata opposizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, la lite può essere dichiarata estinta; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva e comprensibile; la sua violazione, quando la motivazione sia solo apparente, integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 132 c.p.c.
la mancanza di una motivazione riconoscibile e coerente configura una nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro di impugnazione per i vizi di nullità della sentenza, compresa la motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 277 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulla rivalsa IVA contestata dall'Ufficio nel merito della pretesa fiscale.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando enuncia formule astratte o generiche senza descrivere i fatti, i documenti e il percorso logico riferito alle singole riprese fiscali; in tal caso la decisione è nulla per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.
- Quando un avviso di accertamento riguarda una pluralità di rilievi fondati su presupposti diversi, il giudice deve esaminarli distintamente e motivare specificamente su ciascuno; un annullamento unitario e indistinto non consente di comprendere la ratio decidendi.
- Negli accertamenti nei confronti di società di persone e soci, l'atto emesso verso la società e quelli emessi verso i soci conservano autonomia; la definizione agevolata ottenuta da un soggetto non si estende automaticamente agli altri, salvo che sia dimostrata l'adesione riferita al singolo atto.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata presuppone, al momento della decisione, non solo la domanda e il pagamento della prima rata, ma anche il pagamento integrale del debito rateizzato, se dovuto.
- Il contributo unificato aggiuntivo non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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