Ordinanza n. 208/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della verbale di gara n. 5 datato 09.02.2026 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’assegnazione di n. 35 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa” con il quale, all’esito della istruttoria relativa a ciascun operatore economico partecipante, l’Amministrazione Comunale ha escluso la ricorrente dalla procedura di gara innanzi detta; b) del verbale di gara n. 6 datato 19.02.2026 con il quale è stato riportato e approvato l’elenco definitivo degli ammessi al prosieguo della gara e degli esclusi dalla stessa, tra i quali viene indicata quale operatore economico escluso la società ricorrente; c) della successiva Determinazione RGC n. 303/2026 datata 20.02.2026 a firma del Responsabile dell’Area 3 – Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Agricoltura AA.PP. – del Comune di Castellaneta con la quale, in relazione alla procedura aperta per l’assegnazione di n. 35 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa, sono stati approvati i verbali di gara nonché il conseguente elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alla stessa, laddove la società ricorrente veniva definitivamente esclusa dalla procedura di gara in questione; d) di tutti gli altri atti agli stessi presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'assegnazione di 35 lotti in concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il verbale di gara che ne disponeva l'esclusione, il successivo elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi e la determinazione comunale di approvazione degli atti di gara. L'esclusione era stata motivata dal fatto che la ricorrente aveva inserito nella busta amministrativa un documento contenente elementi idonei a rendere conoscibile l'offerta economica, in violazione della par condicio, dell'imparzialità, del principio di segretezza dell'offerta e della separazione tra le fasi della procedura. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le procedure di affidamento dei contratti attivi, comprese quelle dirette all'assegnazione di concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo, sono soggette ai principi generali richiamati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/2023, tra cui il principio di par condicio di cui all'art. 3 del medesimo decreto. Nel caso concreto, la conoscenza anticipata del prezzo offerto potrebbe falsare la par condicio tra i concorrenti, sicché il ricorso non appare assistito, allo stato sommario della fase cautelare, da adeguato fumus boni iuris. Il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente poiché la ricorrente non ha allegato un pregiudizio concreto, specifico, grave e irreparabile derivante dagli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 13, comma 5, d.lgs. 36/2023
Rende applicabili alle procedure di affidamento dei contratti attivi i principi generali richiamati dalla lex specialis, inclusi quelli rilevanti per la par condicio.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Tra i principi generali applicabili alla procedura comprende la par condicio, che può essere compromessa dalla conoscenza anticipata del prezzo offerto.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel provvedimento di esclusione, secondo quanto riferito nell'ordinanza.
art. 53 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel provvedimento di esclusione, secondo quanto riferito nell'ordinanza.
Massime di principio
- Le procedure di affidamento dei contratti attivi, comprese quelle per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, sono soggette ai principi generali richiamati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 36/2023.
- Il principio di par condicio applicabile alle procedure di affidamento può essere compromesso dall'inserimento, nella documentazione amministrativa, di elementi idonei a rendere anticipatamente conoscibile il prezzo offerto; tale circostanza può giustificare l'esclusione del concorrente.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede sia una ragionevole plausibilità delle censure sia l'allegazione di un pregiudizio concreto, specifico, grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due requisiti conduce al rigetto della domanda cautelare.
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