Sentenza del 13/11/2017 n. 4559 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Imposta erariale sul consumo di energia elettrica - Accise.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui includeva nella base imponibile IVA le accise non accollate ai cessionari di energia elettrica. La base imponibile deve comprendere tali oneri solo se effettivamente trasferiti al cliente nell'ambito dell'operazione imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 13 del d.P.R. 633/1972 e, in particolare, la possibilità di includere nella base imponibile IVA le accise sull'energia elettrica. Secondo la decisione, tali imposte costituiscono un onere verso terzi e devono essere assoggettate a IVA soltanto quando siano state effettivamente traslate dal cedente a carico del cessionario. Non è quindi sufficiente la mera debenza o contabilizzazione dell'accisa: occorre che il relativo costo sia stato addebitato al cliente.
Norme richiamate
Art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le imposte erariali sul consumo di energia elettrica devono essere assoggettate a IVA solo allorquando siano state traslate dal cedente a carico del cessionario.
Le accise rilevano nella base imponibile IVA soltanto se il cedente le ha effettivamente trasferite o addebitate al cessionario. Se rimangono un onere del cedente verso terzi e non vengono posto a carico del cliente, non concorrono alla base imponibile IVA.
Massime di principio
- Gli oneri fiscali o parafiscali sostenuti dal cedente per conto di terzi entrano nella base imponibile IVA solo quando risultano effettivamente trasferiti al cliente.
- La mera esposizione contabile, debenza o corresponsione di un'accisa non è sufficiente a includerla nella base imponibile IVA: occorre verificare l'effettivo addebito al cessionario.
- Per stabilire il trattamento IVA di un onere, è decisivo esaminare la struttura economica dell'operazione e la documentazione contrattuale e di fatturazione, verificando chi sopporta realmente il costo.
- Se l'onere resta a carico del cedente come obbligazione propria verso l'erario o verso un altro soggetto e non viene ribaltato sul cliente, la relativa somma non dovrebbe essere assoggettata a IVA secondo il principio richiamato.
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