Cassazione Civile, Ordinanza n. 10063/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dal diniego di rimborso IVA relativo al 2016 opposto dall'amministrazione finanziaria a una società, che aveva impugnato il provvedimento davanti al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato respinto sul presupposto del mancato esercizio dell'attività d'impresa; in appello la decisione era stata confermata con condanna alle spese, valorizzando la qualificazione della società come non operativa / in perdita sistematica e, quindi, come non avente diritto al rimborso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost., lamentando che l'Ufficio avrebbe integrato inammissibilmente la motivazione del diniego nelle controdeduzioni del secondo grado, con lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina nazionale sulle società di comodo e delle norme IVA europee, sostenendo che il giudice di merito aveva negato il rimborso in base al mancato raggiungimento di una soglia di ricavi, in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA, mentre la società assumeva di essere rimasta comunque attiva ma impossibilitata a utilizzare i beni produttivi sottoposti a sequestro; 3) violazione dell'art. 97 Cost., prospettando in modo generico che l'amministrazione avrebbe illegittimamente negato il rimborso come se la società fosse "non meritevole".
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la difesa dell'amministrazione nella controversia sul diniego di rimborso, poiché in tali giudizi il contribuente assume posizione sostanziale di attore e l'Ufficio può svolgere controdeduzioni e prospettare argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa del rigetto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e genericità della censura. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la disciplina nazionale sulle società non operative, nella parte in cui comporta la perdita del diritto alla detrazione/rimborso per il solo mancato raggiungimento di soglie di ricavi, deve essere disapplicata alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024, causa C-341/22. La Corte ha affermato che occorre verificare in concreto se, nel periodo d'imposta contestato, la società abbia effettivamente esercitato un'attività economica, se i beni e servizi acquistati siano stati impiegati per operazioni soggette a imposta e se non ricorrano frode o abuso. Poiché tali accertamenti di merito non erano stati svolti dai giudici di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
la Corte esclude che la difesa dell'amministrazione nelle controdeduzioni integri di per sé una violazione del diritto di difesa nel giudizio sul diniego di rimborso.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché nel giudizio di rimborso l'Ufficio può difendersi anche con argomenti ulteriori rispetto al provvedimento impugnato.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
consente all'amministrazione di proporre controdeduzioni nel giudizio tributario; nel contenzioso sul diniego di rimborso ciò non integra ultrapetizione.
art. 30 L. n. 724/1994
la Corte afferma che la disposizione, nella parte in cui collega la perdita del diritto alla detrazione/rimborso al mancato raggiungimento di soglie di ricavi, deve essere disapplicata se confliggente con la direttiva IVA; restano rilevanti solo frode o abuso.
art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina sulle società in perdita sistematica, ma la censura viene assorbita nella questione di compatibilità unionale della disciplina interna.
Direttiva 2006/112/CE
deve essere interpretata nel senso che la qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione non possono essere negati solo perché il volume delle operazioni non raggiunge una soglia nazionale; il diritto alla detrazione dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica e dalla sussistenza delle ordinarie condizioni, salvo frode o abuso.
art. 167 Direttiva 2006/112/CE
osta a una normativa nazionale che privi del diritto alla detrazione l'IVA assolta a monte per il solo insufficiente ammontare delle operazioni a valle.
art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
la qualità di soggetto passivo va desunta dall'effettivo svolgimento di un'attività economica, non dal superamento di una soglia di ricavi fissata dal diritto interno.
art. 360 c.p.c.
il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e non riconducibile con precisione al paradigma del vizio denunciato.
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a fondare un motivo specifico di ricorso.
art. 267 TFUE
richiamato con riferimento al precedente rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia che ha chiarito la compatibilità unionale della disciplina nazionale sulle società di comodo.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente a oggetto il diniego di un rimborso, il contribuente assume posizione sostanziale di attore e l'amministrazione può articolare controdeduzioni anche con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione originaria del provvedimento, senza che ciò integri ultrapetizione.
- La disciplina nazionale sulle società non operative non può essere applicata in modo da negare il diritto alla detrazione o al rimborso IVA per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi: ciò che rileva è l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili, indipendentemente dai risultati economici conseguiti.
- La perdita del diritto alla detrazione IVA può essere giustificata solo se l'operazione si inserisce in una frode o in un abuso del diritto; il mero dato quantitativo delle operazioni o la presunzione di non operatività non sono, da soli, sufficienti.
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici, tassativi e riconducibili chiaramente a uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche, cumulative o fondate su mere supposizioni sono inammissibili.
- Quando la decisione di merito non compie gli accertamenti fattuali richiesti dal diritto unionale per verificare l'effettivo svolgimento dell'attività economica e l'assenza di frode o abuso, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame.
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