Cassazione Penale, Ordinanza n. 16816/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Modena, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, una del Tribunale di Verona e una del Tribunale di Modena. Il ricorso è stato però proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi verificato la regola di ammissibilità prevista dall'art. 613 c.p.p. e ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, che impone a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale del condannato è inammissibile.
L. 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità, la Corte può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ove non risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; l'impugnazione proposta personalmente dall'interessato è inammissibile.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione tecnica integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
- Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'errore processuale, può essere imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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