Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16816/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Modena, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, una del Tribunale di Verona e una del Tribunale di Modena. Il ricorso è stato però proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi verificato la regola di ammissibilità prevista dall'art. 613 c.p.p. e ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, che impone a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale del condannato è inammissibile.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione.

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità, la Corte può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ove non risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; l'impugnazione proposta personalmente dall'interessato è inammissibile.
  • L'inosservanza del requisito della sottoscrizione tecnica integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'errore processuale, può essere imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.