Sentenza n. 6/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento delle note, di identico contenuto, tutte datate 14 dicembre 2020, emesse dal Comune di Sanremo nei confronti delle società ricorrenti, e aventi ad oggetto “Concessione chioschi su aree pubbliche in scadenza al 31.12.2020”; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del 14 dicembre 2020 con cui il Comune di Sanremo aveva comunicato il mancato rinnovo delle concessioni relative a chioschi su aree pubbliche e il successivo assoggettamento a indennità di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le note comunali sostenendo, in primo luogo, che l'art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, imponesse il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche scadenti entro il 31 dicembre 2020, senza eccezioni derivanti dalla collocazione dei chioschi nell'area interessata da una proposta di project financing, salvo l'avvenuta riassegnazione a terzi, non verificatasi nel caso concreto. In secondo luogo, le ricorrenti hanno dedotto che il Comune avrebbe dovuto valutare le istanze di rinnovo ai sensi delle clausole contrattuali e, quantomeno, disporre un rinnovo temporaneo fino all'attuazione del progetto di riqualificazione, eventualmente prevedendo clausole di sospensione o revoca; il diniego sarebbe stato irragionevole, sproporzionato, incongruo e contrario al buon andamento, anche perché l'attuazione del project financing non sarebbe stata imminente. In terzo luogo, è stata dedotta la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure sul mancato rinnovo e sulla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Ha ritenuto che le note del 14 dicembre 2020 avessero perso ogni efficacia lesiva a seguito delle successive note comunali del 12 luglio 2021, con cui il Comune aveva prorogato temporaneamente le concessioni dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e comunque fino all'avvio della cantierizzazione dei lavori del project financing. Le nuove determinazioni hanno superato integralmente le precedenti sia sotto il profilo temporale, poiché operavano retroattivamente dal 1° gennaio 2021, sia sotto il profilo sostanziale, sostituendo all'occupazione sine titulo un rapporto concessorio, seppur temporaneo. Poiché le ricorrenti non hanno dedotto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., uno specifico interesse risarcitorio idoneo a giustificare l'accertamento dell'illegittimità degli atti ormai privi di effetti lesivi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha inoltre respinto l'istanza congiunta di rinvio, ritenendo il rinvio eccezionale nell'ambito del programma PNRR di smaltimento dell'arretrato e comunque non pregiudizievole per le trattative in corso. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 181, comma 4-bis, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
La norma era stata invocata dalle ricorrenti quale fondamento del rinnovo delle concessioni, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione era stata invocata per sostenere l'obbligo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 34, comma 3, c.p.a.
In assenza di un interesse risarcitorio dedotto dalla parte, non sussiste ragione per accertare l'illegittimità di atti che abbiano perduto la propria efficacia lesiva a seguito di provvedimenti sopravvenuti.
Massime di principio
- Quando un provvedimento impugnato viene integralmente superato da un successivo atto che retroagisce alla data di efficacia del primo e sostituisce la disciplina del rapporto controverso, l'atto originario perde la propria efficacia lesiva e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'accertamento dell'illegittimità di un atto ormai privo di effetti lesivi, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., richiede che il ricorrente deduca uno specifico interesse risarcitorio; in mancanza, il giudice non procede all'esame delle censure di merito.
- La sostituzione di un'occupazione sine titulo con un rapporto concessorio temporaneo, decorrente retroattivamente dalla data di cessazione del precedente titolo, elimina l'attualità dell'interesse all'annullamento del precedente diniego limitatamente al periodo così regolato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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