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Sentenza

Sentenza n. 758/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento con il ricorso principale: - dei provvedimenti datati 13 giugno 2022, prot. uscita n. 0046422, e 18 luglio 2022, prot. uscita 0055436, provenienti da AGEA di rigetto della richiesta di autotutela presentata dall’azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228 del 2012; e per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AGEA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; con i motivi aggiunti: - dell’intimazione di pagamento n. 068 2023 9006 8217 54/000, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 13 aprile 2023; - delle intimazioni di pagamento nn. 068 2023 9006 3334 07/000, 068 2023 9006 3341 14/000, 068 2023 9006 3329 02/000, 068 2023 9006 3342 15/000, notificate da Agenzia delle Entrate Riscossione a Gabriella Maria Giuditta Conti, Roberta Conti, Daniela Conti e Stefania Conti rispettivamente il 13 aprile 2023, il 16 maggio 2023, il 26 aprile 2023 e l’11 aprile 2023; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente; e per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8-ter l. n. 33 del 2009; e per la dichiarazione dell’obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; e per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla «Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza» con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.

Giustizia amministrativa202202867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di AGEA sull’istanza di autotutela relativa al prelievo supplementare per la campagna lattiera 2008/2009 e successive intimazioni di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola e le persone fisiche collegate hanno impugnato i dinieghi con cui AGEA aveva respinto la richiesta di autotutela relativa agli atti di determinazione del prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2008/2009. È stato chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di AGEA di pronunciarsi e di ricalcolare o annullare il prelievo alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché l’annullamento delle intimazioni di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione, l’accertamento dell’inesistenza del debito, la cancellazione della relativa iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha riferito che il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 luglio 2023, n. 7063, aveva annullato gli atti di determinazione del prelievo supplementare adottati da AGEA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento giurisdizionale degli atti di determinazione del prelievo supplementare ha fatto venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela, poiché non permaneva più un interesse attuale alla decisione sui dinieghi di AGEA. La medesima pronuncia ha inoltre comportato l’inefficacia degli atti di esecuzione coattiva del credito, incluse le intimazioni di pagamento impugnate. In ragione della complessità della vicenda, le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 31, comma 3 c.p.a.

    Indicato dalla parte ricorrente a fondamento della domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la sentenza non esamina nel merito tale domanda, dichiarando il ricorso improcedibile.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    Richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti nel quale risultava iscritto il debito per prelievo supplementare; la questione non è esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, un provvedimento giurisdizionale annulla gli atti presupposti alla richiesta di autotutela, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego di autotutela, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’annullamento giurisdizionale degli atti di determinazione di un credito amministrativo rende inefficaci gli atti successivi diretti alla sua riscossione coattiva, sicché viene meno l’interesse a contestare autonomamente tali atti nel giudizio amministrativo già pendente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando l’evoluzione della vicenda elimina l’utilità concreta che il ricorrente potrebbe conseguire dalla decisione sulle domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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