Ordinanza n. 947/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento Prot. 0108064 adottato e notificato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato alla ricorrente in data 23 dicembre 2025 e recante il rigetto dell’istanza di riesame presentata dalla società il 5 dicembre 2025 circa il diniego di attribuzione del rating di legalità ex art. 5, comma 7, della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell’Agcm precedentemente adottato nei confronti della stessa e da quest’ultima autonomamente e separatamente impugnato; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quello gravato, ivi incluso l’eventuale - e comunque non noto alla odierna ricorrente - verbale dell’adunanza tenuta, come desumibile dall’atto gravato, dall’Agcm in data 22 dicembre 2025 nonché qualunque altro atto e/o documento attinente all’istruttoria ed al procedimento condotto dall’Autorità dropo la presentazione dell’istanza di riesame del 5 dicembre 2025; c) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al presente ricorso ed in rinnovata impugnazione, dell’art. 2, comma 2, lett. b), b-bis), c) ed f), della delibera n. 28361 del 28.07.2020 dell’Agcm; d) per quanto occorrer possa, nei limiti di cui al presente ricorso ed in rinnovata impugnazione, dell’atto adottato dall’Agcm nei confronti della società odierna ricorrente recante la comunicazione di diniego di attribuzione del rating di legalità ai sensi dell’art. 5, comma 7, del regolamento nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale allo stesso, ivi inclusa la comunicazione Prot. 65617 del 6 agosto 2025 con cui l’Agcm ex art. 5, comma 8, del regolamento ha rilevato la sussistenza di asseriti motivi ostativi al rilascio dell’atto di rinnovo del rating di legalità in favore della società;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riesame del diniego di attribuzione o rinnovo del rating di legalità, unitamente agli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva respinto l’istanza di riesame del precedente diniego di attribuzione del rating di legalità. Sono stati inoltre impugnati gli atti istruttori e connessi, la comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo e, in via rinnovata e subordinata, alcune disposizioni del regolamento dell’Autorità. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia che la controversia si sovrapponeva a un altro giudizio promosso dalla medesima società, nel quale era stata già rinunciata la domanda cautelare. La società contestava altresì l’incidenza ostativa di una sentenza penale di patteggiamento ai fini del rilascio del rating.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando anzitutto l’evidente sovrapposizione della controversia con altro giudizio della stessa società, nel quale era stata rinunciata la domanda cautelare. Ha inoltre considerato incontestata la sentenza penale di patteggiamento, ritenuta ostativa al rilascio del rating di legalità, richiamando un precedente della stessa Sezione. Non sono state adottate misure cautelari sospensive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 7, delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020
La disposizione è richiamata quale base regolamentare del diniego di attribuzione del rating di legalità e della relativa istanza di riesame.
art. 5, comma 8, delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio o rinnovo del rating di legalità.
art. 2, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed f), delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2020
Le disposizioni regolamentari sono state impugnate in via subordinata e rinnovata, ma l’ordinanza non ne esamina direttamente la legittimità.
art. 55 c.p.a.
È la disposizione processuale applicata per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’evidente sovrapposizione della controversia con altro giudizio promosso dalla stessa parte, nel quale sia stata rinunciata la domanda cautelare, può concorrere a escludere il fumus boni iuris della nuova domanda.
- Una sentenza penale di patteggiamento, quando non contestata, può essere considerata ostativa al rilascio o al rinnovo del rating di legalità secondo la disciplina regolamentare applicabile.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, anche a un esame sommario proprio della fase cautelare, non emerga il fumus boni iuris; in tal caso non occorre accordare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →