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Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1539/2024 pubblicata il 05/06/2024, notificata in forma esecutiva in data 12/06/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di DESIDERIO GIANPAOLO dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1539/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1539/2024, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00, corrispondenti al beneficio annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha accertato documentalmente il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, senza che il Ministero avesse adempiuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli ulteriori accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese documentate aventi titolo nella sentenza, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Non è stata accolta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Segreteria per l'inoltro alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per i profili di possibile danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti in esecuzione del giudicato; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre i limiti stabiliti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario presuppone l'accertamento del titolo, della sua notificazione e dell'inadempimento dell'amministrazione, nonché, per le condanne pecuniarie soggette al regime previsto per le amministrazioni statali, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente l'esistenza o l'entità del credito, ma è diretto a rendere effettivo il diritto già accertato dal titolo; l'amministrazione deve pertanto eseguire il giudicato sulla base dell'esatta quantificazione del capitale residuo e degli accessori dovuti secondo il titolo e la legge.
  • I conteggi degli interessi prodotti dal creditore nel giudizio di ottemperanza non vincolano definitivamente l'amministrazione: la misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate in concreto secondo il contenuto del giudicato e le disposizioni applicabili del codice civile.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alle circostanze del caso, la misura risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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