Cassazione Penale, Sentenza n. 07253/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano resa in seguito a precedete annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Le questioni principali riguardavano: (a) la qualificazione giuridica delle condotte (peculato art.314 c.p. vs reati minori o riqualificazioni come art.316-ter o art.314-bis), (b) la rilevanza e natura delle spese rimborsate (spese di ristorazione generiche, ristoranti convenzionati come "Da Berti", spese per collaboratori volontari, viaggi, staff), (c) l'onere e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'ammissibilità delle prove (es. regolarità degli scontrini), (d) la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e le conseguenze sulle statuizioni civili e sulla quantificazione della provvisionale, (e) i rapporti e possibili duplicazioni con il giudizio contabile della Corte dei conti. Alcuni ricorrenti chiedevano inoltre la correzione di errori materiali e la revisione delle liquidazioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Saffioti, Rinaldin, Zamponi, Cremonesi, Quadrini e Giammario. Il Collegio ha ritenuto le doglianze generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e, ove esaminato, ha confermato i principi già espressi nella sentenza di annullamento: la distinzione tra spese "ambivalenti" e spese ontologicamente illegittime (in particolare i rimborsi presso ristoranti convenzionati come Da Berti ritenuti illegittimi perché duplicativi della diaria), la possibilità di riqualificazione in 316-ter solo per soggetti privi di disponibilità diretta, e l'impossibilità di riqualificare le condotte nelle nuove fattispecie quando la prova indica appropriazione per fini privati. La Corte ha inoltre affermato la legittimità della decisione della Corte d'appello di confermare condanne penali residue e statuizioni civili da liquidarsi in sede civile. Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della Regione Lombardia per complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge, all'obolo alla Cassa delle ammende di euro 3.000 e alle spese del procedimento, secondo art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Rimane la fattispecie applicabile alle appropriazioni o distrazioni di risorse pubbliche dirette a finalità private; la Corte conferma che il peculato sussiste quando vi è una destinazione a scopi esclusivamente personali e non può essere escluso se emerge appropriazione effettiva delle somme rimborsate.
art. 316-ter cod. pen.
Utilizzato per riqualificare le condotte di consiglieri che non avevano disponibilità diretta del denaro: la Cassazione e il giudice del rinvio hanno ritenuto che il delitto di peculato potesse essere contestato solo a chi aveva disponibilità diretta (capigruppo) e a chi aveva concorso materialmente; per gli altri rileva la fattispecie di cui all'art.316-ter ove ricorra.
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione) - novità normativa 2024
La Corte ha precisato che la nuova fattispecie non amplia l'ambito di punibilità rispetto alla tradizionale individuazione delle appropriazioni: le distrazioni restano sanzionate dall'art.314 quando vi è perdita definitiva per la pubblica amministrazione; la nuova norma non ha mutato la qualificazione dei fatti già riscontrati.
art. 578 cod. proc. pen.
Riferito dal Collegio in ordine alla possibilità per il giudice di appello, dichiarato estinto il reato per prescrizione, di pronunciarsi sulle statuizioni civili: è legittimo confermare una condanna generica al risarcimento e demandare la quantificazione al giudice civile secondo il criterio civilistico.
art. 185, comma 2 cod. pen.
Censurata come non impeditiva della valutazione civile: la Corte ha spiegato che l'esistenza di una sentenza contabile irrevocabile che abbia quantificato e ottenuto ristoro non esclude automaticamente la statuizione civile in sede penale, data l'autonomia delle giurisdizioni; tuttavia deve essere evitata una duplicazione ingiustificata del risarcimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità e per la fissazione di somme a titolo di obolo alla Cassa delle ammende dovute per motivi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Principio della diversa soglia di prova ("oltre ogni ragionevole dubbio" vs "più probabile che non") - giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Ribadito che, quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice penale deve comunque decidere sulle esigenze civili: per l'assoluzione vale il criterio penale 'oltre ogni ragionevole dubbio', mentre per la responsabilità civile residua vale il criterio civilistico della probabilità prevalente ('più probabile che non').
Massime di principio
- Quando i rimborsi di spese ristorazione avvengono tramite convenzioni con ristoranti e senza anticipazione da parte del consigliere (sottoscrizione dello scontrino e pagamento diretto dal fondo del gruppo) la duplicazione con la diaria configura un elemento fortemente indicativo di illegittimità e può giustificare la qualificazione come peculato o comunque come responsabilità civile.
- Le spese "ambivalenti" (potenzialmente riconducibili sia a finalità pubbliche che private) richiedono un accertamento concreto della connessione con l'attività istituzionale; in mancanza di tale accertamento la presunzione di illegittimità può non reggere, salvo che elementi fattuali dimostrino l'uso sistematico e convenzionato per fini privati.
- Il giudice del rinvio è vincolato dal perimetro dell'annullamento della Cassazione: può riesaminare i punti espressamente rimessi e quelli inscindibilmente connessi; non può invece riformare in peius statuizioni già divenute definitive o non toccate dal mandato rescindente.
- Se il reato è estinto per prescrizione, la parte civile può comunque ottenere una statuizione risarcitoria in sede penale: il giudice penale userà il criterio civilistico della probabilità prevalente per decidere la responsabilità civile e rimanderà la quantificazione al giudice civile.
- Le azioni avanti la Corte dei conti e quelle avanti il giudice ordinario sono autonome e non sottoposte al divieto di ne bis in idem penalistico, ma occorre evitare duplicazioni ingiustificate del risarcimento; eventuali detrazioni per quanto già liquidato in altra sede possono essere dedotte nel giudizio di grado esecutivo o civile.
- I motivi di impugnazione in cassazione devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata: deduzioni generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
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