Sentenza del 01/02/2021 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di numerose cartelle di pagamento e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relative a IRAP, IRPEF, IVA e tassa automobilistica per le annualità 2008 e 2010. Il ricorrente contestava la nullità/inesistenza degli atti prodromici per mancata notificazione, l'omessa sottoscrizione del ruolo (mancanza del titolo esecutivo), la violazione dell'art. 7, c.2 legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/90 per mancata allegazione degli atti richiamati e l'errato calcolo degli interessi di mora; ha inoltre dedotto vizi di conformità delle copie fotostatiche prodotte e la mancanza della prova del "dies a quo" e del retro dell'avviso di ricevimento.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che le copie fotostatiche prodotto rappresentassero efficacemente la prova della regolare notificazione; ha dichiarato tardiva l'impugnazione delle cartelle prodromiche in base al termine perentorio previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92, con conseguente improcedibilità delle censure sui provvedimenti prodromici; ha inoltre ritenuto non fondata l'eccezione relativa alla mancata allegazione degli atti alla comunicazione preventiva, poiché il contribuente aveva avuto conoscenza degli stessi; ha confermato il calcolo degli interessi ai sensi dell'art. 30 DPR 602/73. Sentenza confermata e ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 3.000,00 più accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è richiamata in relazione all'obbligo di rendere noti gli atti e le ragioni dell'azione amministrativa; il giudice ha ritenuto che l'obiezione sia superata quando il contribuente ha comunque avuto conoscenza degli atti a seguito della loro notificazione.
art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)
Richiamata con riferimento all'obbligo di trasparenza e motivazione/attestazione degli atti richiamati; la Commissione ha ritenuto che la mancata allegazione non sia decisiva se il contribuente ha già ricevuto i provvedimenti prodromici.
art. 30 DPR 29 settembre 1973 n. 602
La norma è stata applicata per giustificare il calcolo e l'applicazione degli interessi di mora richiesti nelle cartelle; il giudice ne ha ritenuto corretta l'applicazione.
art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La disposizione sul termine per l'impugnazione degli atti tributari è stata interpretata come perentoria: l'opposizione tardiva ai provvedimenti prodromici è inammissibile, impedendo di sollevare in seguito le medesime censure.
Massime di principio
- Le copie fotostatiche, se prodotte in giudizio, possono essere valutate dal giudice come prova della regolare notificazione anche in assenza dell'originale, salvo che il ricorrente dimostri in modo convincente la non conformità.
- Il termine per impugnare le cartelle di pagamento è perentorio: se il contribuente non impugna nei termini gli atti prodromici, non può sollevarne successivamente le relative viziature in occasione di atti derivati (es. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
- La mancata allegazione alla comunicazione preventiva degli atti richiamati non è automaticamente causa di illegittimità quando il contribuente abbia comunque ricevuto quei provvedimenti e ne abbia avuto conoscenza.
- La prova della modalità e della data della notifica (compreso il "dies a quo") grava sul ricorrente che ne contesta la regolarità: l'assenza del retro dell'avviso di ricevimento o di altri documenti non invalida automaticamente la notificazione se esistono presunzioni o elementi che ne attestano la regolarità.
- Per contestare con efficacia le cartelle e le notifiche è consigliabile agire tempestivamente, conservare gli originali e, quando non disponibili, produrre certificazioni o mezzi probatori idonei a contrastare la presunzione di regolarità delle copie prodotte dall'Amministrazione.
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