Cassazione Civile, Ordinanza n. 19743/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'interpretazione di un accordo sindacale del 16 luglio 2009 relativo a un'indennità per "attività prestata fuori sede", corrisposta sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. I giudici di merito avevano ritenuto che l'accordo consentisse di riconoscere l'indennità anche ai lavoratori addetti all'ufficio del condono edilizio presso una sede diversa dalla sede legale. La società, soccombente nei giudizi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'accordo sindacale e degli artt. 1362 e ss. c.c.; sosteneva che, applicando i canoni ermeneutici, l'indennità spettasse solo ai dipendenti inviati "in missione" presso contesti esterni all'organizzazione aziendale, come i dipartimenti del Comune di Roma, e non già a chi lavorasse in una sede diversa dalla sede legale ma comunque nell'ambito aziendale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'interpretazione degli atti di autonomia negoziale spetta al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente; la censura della ricorrente si risolveva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione, senza indicare specificamente l'inosservanza dei canoni ermeneutici o l'assoluta inadeguatezza del ragionamento seguito dalla Corte d'appello. Inoltre, trattandosi di "doppia conforme", risultava preclusa una diversa rivalutazione del fatto in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge per errata interpretazione dell'accordo sindacale.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come canoni legali di interpretazione del contratto/accordo collettivo, la cui violazione deve essere specificamente allegata e dimostrata per poter incidere in cassazione sull'interpretazione del giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012
Norma modificativa richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente carente o contraddittoria.
- Per denunciare utilmente in cassazione la violazione delle regole di interpretazione contrattuale non basta proporre una lettura alternativa dell'accordo: occorre indicare in modo specifico quali canoni siano stati violati e perché il percorso argomentativo del giudice sia obiettivamente inadeguato.
- Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, non è consentito alla parte soccombente dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice abbia scelto un'interpretazione diversa da quella da essa proposta.
- In presenza di doppia conforme, la rivalutazione del fatto è preclusa in cassazione, salvo profili di legittimità autonomi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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