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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4997/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Condello ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere applicata il 19/11/2016, deducendo violazione degli artt. 297, 657 e 300 c.p.p. e vizi di motivazione. Sostiene che la custodia cautelare subita dal 23/06/2010 in altro procedimento (senza soluzione di continuità) per lo stesso addebito ex art.416-bis c.p. avrebbe dovuto concorrere ai fini del limite previsto dall'art.300, comma 4 c.p.p., producendo una situazione di disproporzione e configurando una "detenzione senza titolo" ai sensi dell'art.657 c.p.p., anche alla luce dell'annullamento senza rinvio della pronunzia di condanna da parte della Cassazione nel primo procedimento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che l'interpretazione difensiva contrasta con il dato normativo: l'art.300, comma 4 c.p.p. si riferisce alla pena inflitta nello stesso procedimento e non consente di computare automaticamente periodi di custodia cautelare subiti in altro giudizio pendente in cognizione; non è possibile applicare le regole esecutive dell'art.657 c.p.p. al procedimento di libertà relativo a un giudizio ancora pendente. La Corte rileva inoltre la diversità delle condotte contestate nei due procedimenti (la seconda riguarda una partecipazione all'associazione mafiosa protrattasi in epoca successiva) e la presenza di una condanna definitiva nel primo procedimento per tentata estorsione la cui pena dovrà essere esppiata dopo rideterminazione. Per questi motivi non sussiste la conditio di "custodia cautelare subita senza titolo". Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; si dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (decisione del 1 dicembre 2021).

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata come base dell'appello avverso l'ordinanza; menzionata nella ricostruzione procedurale ma non centrale nella motivazione sulla inefficacia della custodia.

  • art. 300, comma 4 c.p.p.

    La Corte interpreta questa norma nel senso che il computo rilevante ai fini della declaratoria di inefficacia della custodia riguarda la pena irrogata nello stesso procedimento e non può essere automaticamente esteso a periodi di custodia subiti in altro procedimento pendente in cognizione.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato contestato al ricorrente; la Corte valuta la diversa dimensione temporale e fattuale delle contestazioni relative a tale reato nei diversi procedimenti, rilevando che la partecipazione contestata nel secondo procedimento sarebbe protrattasi in epoca successiva.

  • art. 657 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la 'detenzione senza titolo' (esecuzione di misura eccedente). La Corte esclude l'applicazione di questa disposizione nel giudizio di cognizione pendente per la declaratoria di inefficacia, richiamando la distinzione tra norme processuali di impugnazione/esecuzione e la disciplina del procedimento in cui si valuta l'efficacia della custodia.

  • art. 297 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa fra le norme pretese violate; la Corte non accoglie la tesi di violazione, ritenendo infondata l'idea di un computo trasversale delle misure tra procedimenti distinti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (notificazione e comunicazioni previste).

Massime di principio

  • L'art.300, comma 4 c.p.p. va riferito alla pena inflitta nello stesso procedimento: non si può automaticamente sommare alla stessa pena periodi di custodia subiti in procedimenti diversi, salvo che non sia dimostrata l'identità sostanziale del fatto e la natura esecutiva della detenzione.
  • La disciplina dell'esecuzione (es. art.657 c.p.p.) non è direttamente applicabile al giudizio di cognizione ancora pendente; bisogna distinguere tra profili esecutivi (condotte già definitive) e profili cautelari/di merito in corso.
  • Per ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare invocando detenzioni pregresse occorre provare senza soluzione di continuità la stessa misura per lo stesso fatto e l'assenza di titolo a trattenerla (es. definitiva assoluzione o annullamento con statuizione di non luogo).
  • La presenza di condanne definitive per altri reati e la pendenza di procedimenti distinti possono affievolire o escludere la tesi della "detenzione senza titolo" se dalle stesse deriva un'obbligazione alla carcerazione o la rilevanza di condotte diverse nel tempo.
  • La difesa ha l'onere di dimostrare la continuità temporale e la identità materiale dell'addebito tra i procedimenti per far valere il computo trasversale della custodia; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • In casi simili è utile documentare con precisione atti e provvedimenti che mostrino l'esatta temporalità delle misure cautelari, la natura delle contestazioni e gli eventuali effetti di annullamenti o sentenze definitive, per evitare che il giudice scarti la tesi per motivi di incongruenza fattuale.

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