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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14677/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, senza pronunciare sulle spese poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e di stretta interpretazione della relativa misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva riformato la decisione di primo grado e condannato il ricorrente al pagamento di euro 11.321 in favore dell’istituto resistente. Prima dell’adunanza camerale fissata per la decisione, il ricorrente ha depositato telematicamente dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte sostanziale. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, comma 4, c.p.c., rilevando inoltre che la controparte non aveva svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, ove validamente sottoscritta dalla parte, integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell’adunanza e sottoscritta dalla parte sostanziale, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • Quando la controparte intimata non svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non essendo estensibile analogicamente ai casi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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