Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14252/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della nota Prot. AGEA.2024.00-OMISSIS- del 09.07.2024, notificata il 10.07.2024 - della nota Prot. AGEA.2024.00-OMISSIS- - della nota Prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- - ove occorrer possa, della nota Prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- - ove occorrer possa, della relazione finale dell’OLAF - ove occorrer possa, della nota Prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- del 09.11.2023 - ove occorrer possa, della nota Prot. AGEA.2023.00-OMISSIS- del 15.12.2023

Giustizia amministrativa202410925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di accertamento definitivo dell’indebita erogazione di contributi comunitari per la campagna 2014, per complessivi euro 410.599,00, e gli atti presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui AGEA ha accertato l’indebita erogazione di contributi comunitari relativi alla campagna 2014. Le contestazioni riguardavano vendite fittizie di frutta fresca, finalizzate ad aumentare artificiosamente il Valore della produzione commercializzata (VPC), parametro sul quale è calcolato l’aiuto finanziario dell’Unione europea, nonché l’uso improprio di fondi dell’Unione nell’ambito dei programmi operativi finanziati. AGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse irregolarità successive all’erogazione dei contributi e l’inadempimento degli obblighi connessi al loro utilizzo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha distinto la fase anteriore all’attribuzione del beneficio, nella quale il privato è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva all’erogazione, nella quale la contestazione riguarda l’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario e il corretto utilizzo delle somme ricevute. Nel caso concreto, gli atti impugnati non incidevano sulla fase genetica di concessione del contributo per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, ma contestavano il successivo sviamento e utilizzo irregolare dei fondi assegnati. La posizione della beneficiaria è stata quindi qualificata come diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate per la natura preliminare della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione soggettiva dedotta e dalla fase dell’intervento amministrativo cui si riferisce la contestazione.
  • Dopo l’erogazione del contributo, quando l’amministrazione contesta l’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario o l’irregolare utilizzo delle somme e procede al ritiro, alla revoca o al recupero dell’aiuto, la posizione del privato ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda la fase anteriore all’attribuzione del beneficio oppure l’annullamento o la revoca del provvedimento concessorio per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse.
  • La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza, risoluzione o altro provvedimento analogo non è decisiva: occorre accertare se l’amministrazione stia contestando l’illegittimità genetica dell’attribuzione oppure l’inadempimento successivo del beneficiario e la destinazione irregolare delle somme erogate.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.