Cassazione Penale, Sentenza n. 38737/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato, sul solo piano sanzionatorio, la sentenza di primo grado che li aveva condannati per il reato di furto (artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.). Le censure principali riguardavano: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione al riconoscimento fotografico e alla identificazione degli autori del furto (si lamentava che il volto fosse parzialmente coperto da mascherina e cappello, che renderebbe il riconoscimento soltanto in termini di somiglianza); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) applicazione e motivazione della recidiva; 4) insufficiente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti di pena; 5) carenze nella quantificazione dei capi civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure prospettate non evidenziassero violazioni di legge né vizi logico-giuridici emergenti dal testo della sentenza impugnata, ma mirassero a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e della ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto invece adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello in ordine all'attendibilità del riconoscimento (descrizione antecedente, corrispondenza con immagini/video, riconoscimento da parte della persona offesa e da un carabiniere che conosceva uno degli imputati), al diniego delle attenuanti generiche (riferimento ai precedenti e alle modalità della condotta), all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie di reato (furto) contestata agli imputati; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie alla luce della prova ritenuta dalla Corte d'appello.
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; applicata dalla Corte di merito e non censurata in modo valido in cassazione.
art. 110 cod. pen.
Richiamato nei motivi di impugnazione (connesso alla responsabilità per concorso di persone), non ritenuto violato dalla Corte di Cassazione rispetto alla ricostruzione di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di identificazione e riconoscimento: i ricorrenti hanno contestato l'attendibilità del riconoscimento, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al parametro probatorio del "più che possibile" (oltre ogni ragionevole dubbio): la Cassazione ricorda che tale parametro opera in sede di merito e che in sede di legittimità non può essere usato per una autonoma rivalutazione delle prove, salvo che emerga manifesta illogicità.
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi prospettati non rientrassero nelle ipotesi della norma (nessuna effettiva violazione di legge o travisamento manifesto delle prove).
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego da parte della Corte d'appello.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nei motivi (soprattutto in relazione all'indicazione delle circostanze nella motivazione del giudice di merito); la Cassazione ha ritenuto la motivazione del merito sufficiente.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva e sulle circostanze personali: la Corte d'appello aveva motivato l'applicazione della recidiva adeguatamente e la Cassazione l'ha ritenuta fondata.
art. 132 cod. pen.
Principio di determinazione della pena: la Corte ha richiamato che la graduazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i parametri legali e che la Cassazione non può rivederne la congruità se sorretta da motivazione logica.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la scelta del giudice di merito deve rispettare i criteri legali e che nel caso concreto non risultava arbitraria.
art. 78 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai capi civili; la Corte d'appello aveva motivato le statuizioni civili e la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; applicata dalla Corte con determinazione della sanzione in euro 3.000,00.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una libera rivalutazione delle prove: i motivi che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili salvo che emergano violazioni di legge o travisamenti evidenti e manifesti.
- Il riconoscimento dell'autore di un reato, se adeguatamente motivato dal giudice di merito (descrizione antecedente, corrispondenza con immagini, tempestività e conferme terze), può essere ritenuto attendibile anche se il volto presentava elementi parzialmente coperti; la contestazione della somiglianza deve indicare vizi specifici e non generici.
- La regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' è un parametro operativo soprattutto in sede di merito; in cassazione può rilevare solo se la motivazione del merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva richiedono una motivazione congrua ma non necessariamente prolissa: è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi che giustificano la sua scelta.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o di motivazione illogica.
- I motivi generici o privi di specificità estrinseca risultano inammissibili in cassazione: l'atto di impugnazione deve esporre chiaramente i punti di doglianza e i riferimenti alla motivazione impugnata.
- In caso di ricorsi inammissibili la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorso privo di basi giuridiche solide.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38688/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38689/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38690/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38691/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38692/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38693/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →