Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09206/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona condannata in primo grado per un reato non specificato nel testo ha proposto incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. chiedendo la restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri. La difesa sosteneva che la vocatio in ius non le fosse stata effettivamente conosciuta: l'imputata aveva eletto domicilio, era risultata irreperibile, la citazione era stata notificata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato al difensore d'ufficio ex art. 548 c.p.p. Nel provvedimento impugnato si dava atto dell'impossibilità di ritenere acquisita una sicura consapevolezza della pendenza del processo. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo l'erronea applicazione delle norme e anche la violazione degli artt. 3 e 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p., assumendo che la soluzione seguita non considerasse il principio di irretroattività e uguaglianza. La Corte ha ritenuto però che, in una situazione di omessa conoscenza del processo derivante da nullità della citazione, il rimedio corretto fosse la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e non l'incidente di esecuzione, aggiungendo che tale incidente non è riqualificabile in rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché coerente con il principio delle Sezioni Unite Lovric: le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore non possono essere fatte valere con incidente di esecuzione dopo il giudicato, ma solo mediante richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; inoltre, il ricorso non poteva essere riqualificato come domanda di rescissione del giudicato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    non è il rimedio esperibile per dedurre, dopo il giudicato, nullità assolute e insanabili della citazione nel processo celebrato in assenza

  • art. 629-bis c.p.p.

    costituisce il rimedio corretto per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da tali nullità

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato per eterogeneità di natura e funzione dei due rimedi

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la difesa ha dedotto violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute assertive e infondate

  • art. 161 c.p.p.

    richiamato per la notifica della vocatio in ius al difensore d'ufficio in caso di irreperibilità dell'imputata

  • art. 548 c.p.p.

    richiamato per la notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore d'ufficio

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla difesa come parametro di uguaglianza, senza rilievo decisivo

  • art. 25 Cost.

    invocato dalla difesa in tema di irretroattività, ma ritenuto non pertinente

  • art. 2 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa applicazione retroattiva della disciplina, esclusa dalla Corte

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le nullità assolute e insanabili della citazione dell'imputato o del difensore, quando il processo sia stato celebrato in assenza e la sentenza sia già passata in giudicato, non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione.
  • Quando la mancata conoscenza del processo sia incolpevole e derivi dalle suddette nullità, il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
  • L'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato sono rimedi diversi per natura e funzione e non possono essere convertiti l'uno nell'altro mediante riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p.
  • Le censure che si limitino a riproporre in modo assertivo una pretesa errata applicazione di principi già chiariti dalle Sezioni Unite non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • La deduzione di violazioni costituzionali o di irretroattività è infondata quando la decisione impugnata si limita ad applicare un principio di diritto delle Sezioni Unite volto a risolvere un contrasto interpretativo, senza introdurre una disciplina sfavorevole retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.