Cassazione Penale, Ordinanza n. 09206/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona condannata in primo grado per un reato non specificato nel testo ha proposto incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. chiedendo la restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri. La difesa sosteneva che la vocatio in ius non le fosse stata effettivamente conosciuta: l'imputata aveva eletto domicilio, era risultata irreperibile, la citazione era stata notificata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. e l'avviso di deposito della sentenza era stato notificato al difensore d'ufficio ex art. 548 c.p.p. Nel provvedimento impugnato si dava atto dell'impossibilità di ritenere acquisita una sicura consapevolezza della pendenza del processo. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo l'erronea applicazione delle norme e anche la violazione degli artt. 3 e 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p., assumendo che la soluzione seguita non considerasse il principio di irretroattività e uguaglianza. La Corte ha ritenuto però che, in una situazione di omessa conoscenza del processo derivante da nullità della citazione, il rimedio corretto fosse la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e non l'incidente di esecuzione, aggiungendo che tale incidente non è riqualificabile in rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché coerente con il principio delle Sezioni Unite Lovric: le nullità assolute e insanabili derivanti, nel giudizio in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore non possono essere fatte valere con incidente di esecuzione dopo il giudicato, ma solo mediante richiesta di rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo; inoltre, il ricorso non poteva essere riqualificato come domanda di rescissione del giudicato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 670 c.p.p.
non è il rimedio esperibile per dedurre, dopo il giudicato, nullità assolute e insanabili della citazione nel processo celebrato in assenza
art. 629-bis c.p.p.
costituisce il rimedio corretto per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da tali nullità
art. 568, comma 5, c.p.p.
l'incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato per eterogeneità di natura e funzione dei due rimedi
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
la difesa ha dedotto violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute assertive e infondate
art. 161 c.p.p.
richiamato per la notifica della vocatio in ius al difensore d'ufficio in caso di irreperibilità dell'imputata
art. 548 c.p.p.
richiamato per la notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore d'ufficio
art. 3 Cost.
invocato dalla difesa come parametro di uguaglianza, senza rilievo decisivo
art. 25 Cost.
invocato dalla difesa in tema di irretroattività, ma ritenuto non pertinente
art. 2 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla pretesa applicazione retroattiva della disciplina, esclusa dalla Corte
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Le nullità assolute e insanabili della citazione dell'imputato o del difensore, quando il processo sia stato celebrato in assenza e la sentenza sia già passata in giudicato, non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione.
- Quando la mancata conoscenza del processo sia incolpevole e derivi dalle suddette nullità, il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- L'incidente di esecuzione e la rescissione del giudicato sono rimedi diversi per natura e funzione e non possono essere convertiti l'uno nell'altro mediante riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p.
- Le censure che si limitino a riproporre in modo assertivo una pretesa errata applicazione di principi già chiariti dalle Sezioni Unite non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La deduzione di violazioni costituzionali o di irretroattività è infondata quando la decisione impugnata si limita ad applicare un principio di diritto delle Sezioni Unite volto a risolvere un contrasto interpretativo, senza introdurre una disciplina sfavorevole retroattiva.
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