Cassazione Penale, Sentenza n. 43601/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (€312.946) disposto dal GIP. L'imputazione è omesso versamento dell'IVA relativo all'anno 2019; la doglianza principale sosteneva l'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Macerata: la data di commissione del reato sarebbe il 27/12/2020 (scadenza per il versamento dell'acconto IVA) e a quella data la sede della ditta sarebbe stata in provincia di Udine, non a Macerata. La difesa accusava il Tribunale di aver fatto ricadere la competenza su Macerata postergando la data del fatto al 16/02/2021 (data di accertamento/emersione dall'integrativa) e avendo, secondo la ricorrente, applicato erroneamente l'art. 18 del d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che, in tema di omesso versamento dell'IVA, il criterio di competenza territoriale non può basarsi automaticamente sulla sede fiscale (la "fictio juris" prevista per alcune fattispecie negli artt. 2-7 del d.lgs. 74/2000), ma deve seguire il luogo di consumazione ex art. 8 c.p.p.; quando tale luogo non è individuabile con certezza (perché l'obbligazione tributaria può essere adempiuta in luoghi diversi), prevale il criterio speciale dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 74/2000 che fa riferimento al luogo dell'accertamento del reato. Ne consegue che Macerata era competente perché lì è stato accertato il reato. La Corte ha altresì osservato che la presentazione di una dichiarazione integrativa non modifica la data di consumazione dell'omissione (che resta la scadenza del pagamento), ma il luogo dell'accertamento può determinare la competenza quando il luogo di consumazione non è certo. Infine è stata confermata la sussistenza del fumus del delitto e la legittimità del sequestro cautelare.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 18
Stabilisce che, per i reati tributari, se non è individuabile il giudice competente con i criteri ordinari (art. 8 c.p.p.), si applica il luogo dell'accertamento del fatto; la "fictio juris" relativa alla sede del contribuente (comma 2) è utilizzabile solo per le fattispecie previste nel capo I del titolo II (artt. 2-7) e non si applica automaticamente all'omesso versamento IVA.
cod. proc. pen., art. 8
Criterio generale per la competenza territoriale: luogo della consumazione del reato (locus commissi delicti). Per l'omesso versamento IVA il luogo di consumazione va ricercato ex art. 8, e se non è certo si applica il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.
cod. proc. pen., art. 9
Regola generale sulla competenza territoriale sussidiaria; tuttavia il criterio speciale del d.lgs. 74/2000 prevale sulle regole generali dell'art. 9 quando applicabile.
d.lgs. 74/2000, art. 10-ter
Norma sostanziale relativa all'omesso versamento dell'IVA; per questo reato la determinazione della competenza territoriale segue le regole richiamate in art. 18, comma 1, e non la fictio juris della sede del contribuente prevista per altre fattispecie.
d.lgs. 74/2000, artt. 2-7
Fattispecie per le quali opera la "fictio juris" che fa ritenere il reato commesso nella sede del contribuente; la Corte ha distinto queste ipotesi da quella dell'omissione IVA (art. 10-ter) per i quali non si applica automaticamente tale regola.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede la condanna alle spese del ricorrente in sede di cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In reati tributari l'individuazione del giudice competente parte dal locus commissi delicti (art. 8 c.p.p.); se questo luogo non è determinabile con certezza, va applicato il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo dell'accertamento).
- La "fictio juris" che fa coincidere il luogo del reato con la sede del contribuente è limitata alle fattispecie previste negli artt. 2-7 del d.lgs. 74/2000 e non si estende automaticamente a tutti i reati tributari, come l'omesso versamento IVA (art. 10-ter).
- La data di presentazione di una dichiarazione integrativa non modifica la data di consumazione dell'omissione tributaria, che resta fissata alla scadenza dell'obbligo di pagamento; tuttavia la data/luogo dell'accertamento possono rilevare per la competenza territoriale quando il luogo di consumazione è incerto.
- Per giustificare misure cautelari come il sequestro per equivalente è sufficiente la sussistenza del fumus del delitto quando dall'integrativa emerga l'ammontare dell'imposta dovuta e non versata.
- Le questioni di competenza territoriale devono essere valutate applicando prima i criteri generali del codice di procedura penale e poi, se necessario, i criteri speciali previsti dalla legislazione tributaria; le soluzioni analogiche o automatiche (es. domicilio fiscale) non sono sempre ammissibili.
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