Cassazione Civile, Sentenza n. 994/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente, residente negli Emirati Arabi Uniti dopo distacco dalla General Electric Italia con trasferimento dell'intero nucleo familiare e cancellazione dall'anagrafe italiana, aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro (incentivo all'esodo). L'Agenzia ha rifiutato (silenzio-rifiuto) sostenendo l'assenza di prova che le somme fossero assoggettate a imposizione nello Stato estero e la mancata esibizione del certificato convenzionale. I giudici di merito hanno dato ragione al contribuente; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) censura per presunta errata interpretazione della Convenzione Italia-EAU ritenendo necessaria l'effettiva imposizione nel Paese estero; 2) mancato assolvimento dell'onere probatorio in assenza del certificato estero che attestasse la sussistenza delle condizioni convenzionali; 3) omessa pronuncia sull'eventuale maturazione dell'incentivo durante l'intero rapporto di lavoro o solo in periodo di residenza estera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sulla prima censura la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini del rimborso delle ritenute in Italia, non è necessario che l'imposta sia effettivamente versata nello Stato estero: è sufficiente la soggezione astratta del reddito al potere impositivo dell'altro Stato (interpretazione letterale della Convenzione e richiamo all'art.31 della Convenzione di Vienna). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta e lo status di residente negli EAU, unitamente alla possibilità di produrre il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera (che è idoneo ai fini convenzionali), fossero sufficienti; non è necessario dimostrare il prelievo effettivo. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la omessa pronuncia: la qualificazione dell'importo come "incentivo all'esodo" (natura immediata e transattiva) rende incongrua la richiesta contraria, e la decisione di merito implicitamente escludeva la diversa tesi. Il ricorso è quindi dichiarato infondato; spese di giudizio a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Emirati Arabi Uniti (art. 4, art. 15, art. 28, art. 29, art. 19)
espressione "is liable to tax" e riferimenti agli articoli 4,15,28, art.29 comma 2 e art.19 par.1 lett. a)
La Corte interpreta la Convenzione in senso letterale: è sufficiente che il reddito sia imponibile nello Stato contraente estero (soggezione astratta al potere impositivo) per escludere la tassazione italiana e ottenere il rimborso; il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera è idoneo ai fini della prova richiesta dall'art.29 comma 2
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23 maggio 1969), art. 31
Si privilegia l'interpretazione letterale del testo convenzionale e il significato ordinario dei termini nel determinare le conseguenze fiscali tra Stati contraenti
Codice civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte valuta se l'onere probatorio del contribuente sia soddisfatto con la documentazione prodotta (residenza effettiva, cancellazione anagrafica, elementi probatori)
Codice di procedura civile, art. 360 (num. 3 e num. 4)
Norma cui si riferiscono i motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge e omessa pronuncia)
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla lamentata omessa pronuncia; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette pronuncia implicita quando la decisione è logicamente incompatibile con la domanda avversa
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Citato in relazione all'esenzione dall'applicazione di talune agevolazioni sulle spese processuali per la parte soccombente se amministrazione pubblica; la Corte rileva la non applicabilità nel caso di specie
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di ritenute italiane su redditi prodotti all'estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni, non è necessario provare che l'imposta sia stata effettivamente pagata nello Stato estero: è sufficiente che il reddito sia soggetto, secondo la normativa convenzionale, alla potestà impositiva dell'altro Stato (soggezione astratta).
- Il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato estero è, di norma, idoneo a soddisfare l'onere probatorio richiesto dalla convenzione; non è richiesto che lo stesso attesti il prelievo effettivo di imposte.
- La prova della residenza fiscale estera può essere fornita con elementi fattuali e documentali (es. trasferimento familiare, cancellazione anagrafica italiana, rapporto di lavoro estero continuativo); tali elementi, se coerenti e sufficienti, possono soddisfare l'onere probatorio del contribuente.
- Il criterio ermeneutico primario per l'interpretazione delle convenzioni internazionali è quello letterale (art.31 Convenzione di Vienna): il significato ordinario dei termini prevale salvo prova di una diversa intenzione delle parti.
- In sede di impugnazione, l'assenza di una pronuncia espressa su una questione può non costituire vizio se la decisione è logicamente incompatibile con la richiesta della parte; la Corte può ritenere la questione implicitamente risolta.
- La qualificazione giuridica delle somme (es. incentivo all'esodo vs trattamento di fine rapporto) è rilevante ai fini fiscali e può incidere sul periodo di tassazione: l'incentivo all'esodo ha natura immediata e transattiva e va trattato differentemente rispetto a somme continuative maturate durante il rapporto.
- Per richieste future è consigliabile allegare sia la documentazione probatoria della residenza effettiva all'estero sia, quando disponibile, il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera per ridurre il rischio di contestazioni formali dall'Amministrazione finanziaria.
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