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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15026/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro part-time a tempo determinato stipulati da una lavoratrice con un comune siciliano dopo un precedente impiego nell'ambito di lavori socialmente utili. Il primo contratto, di 18 ore settimanali, aveva durata iniziale di dodici mesi ed è stato più volte prorogato fino al 2006; il successivo, di 24 ore settimanali, aveva analoga durata iniziale ed è stato prorogato per quattro annualità fino al 31 dicembre 2011. La lavoratrice chiedeva la declaratoria di nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive relative al primo contratto, in ragione del mancato riconoscimento del corretto trattamento economico. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della disciplina generale sui contratti a termine, ritenendo che i rapporti fossero disciplinati da una normativa regionale speciale sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU e che, perciò, non operassero la direttiva 1999/70/CE e il d.lgs. n. 368/2001; aveva invece accolto solo la domanda economica. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c., della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000, sostenendo che i contratti, pur formalmente collegati alla stabilizzazione LSU, erano stati impiegati per mansioni ordinarie dell'ente e dovevano quindi essere assoggettati alla disciplina nazionale ed eurounitaria limitativa del lavoro a termine. Contestava inoltre l'interpretazione della normativa regionale siciliana, sostenendo la prevalenza del diritto UE e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il comune, con ricorso incidentale, lamentava la mancata declaratoria di prescrizione, la liquidazione delle differenze retributive al netto e la compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della lavoratrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando in concreto la natura dei rapporti e soprattutto gli effetti della stabilizzazione intervenuta nel corso del giudizio. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso in modo aprioristico l'applicazione della disciplina eurounitaria sui contratti a termine, senza compiere un adeguato esame del concreto atteggiarsi dei rapporti e della loro compatibilità con l'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha invece respinto, perché inammissibili, le censure del comune su prescrizione, quantificazione delle differenze retributive e spese, rilevando difetti di specificità e mancata critica della ratio decidendi. In sede di rinvio dovrà essere valutato se la stabilizzazione costituisca misura effettivamente riparatoria dell'abuso, solo se sussiste una stretta correlazione causale e soggettiva con la condotta illegittima dell'ente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione era denunciata dalla ricorrente, ma il cuore della decisione non riguarda l'apprezzamento delle prove bensì la corretta qualificazione giuridica del rapporto e l'applicabilità della disciplina sui contratti a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    L'accordo quadro allegato si applica anche ai rapporti a termine con amministrazioni pubbliche; la sua esclusione richiede una verifica concreta e non può derivare solo dalla qualificazione formale o dalla finalità assistenziale dichiarata.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La Corte afferma che la sola esclusione dell'applicabilità formale del decreto non basta a sottrarre il rapporto al controllo sull'abuso del termine alla luce del diritto unionale.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato come parametro della disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in combinazione con i principi del d.lgs. n. 368/2001 e del diritto UE.

  • d.lgs. n. 468 del 1997

    È richiamato per la disciplina dei lavori socialmente utili, nei quali l'utilizzazione non determina di regola l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    La Corte richiama l'art. 4, secondo cui l'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro; tuttavia ciò non esclude, in astratto, il controllo sulla concreta natura del rapporto e sulla compatibilità con il diritto UE.

  • Statuto della Regione siciliana

    La potestà legislativa regionale incontra i limiti dei principi e degli interessi generali dell'ordinamento statale, specie in materia di lavoro e nei limiti dei minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

  • art. 5 l. r. Sicilia n. 24/2010

    La disposizione è letta come compatibile con il diritto eurounitario, perché consente l'uso di contratti flessibili nei limiti dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei principi del d.lgs. n. 368/2001.

  • art. 77, comma 2, l. r. Sicilia n. 17/2004

    "le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili"

    La Corte osserva che tale previsione non impedisce di verificare, alla luce del diritto unionale, se il concreto uso del contratto a termine integri un abuso.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente è esclusa quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    La censura sul rapporto tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si indica in modo specifico la nullità processuale concretamente derivata.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    La doglianza sulle spese è inammissibile se non aggredisce la reale ratio della compensazione disposta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine con pubbliche amministrazioni, la sottrazione del contratto alla disciplina generale interna non esclude di per sé l'applicazione dei principi dell'accordo quadro europeo sui contratti a tempo determinato, che impongono il controllo sull'abuso nella successione dei termini.
  • Per stabilire se un rapporto rientri o meno nell'ambito della disciplina dei contratti a termine, occorre esaminare non solo la qualificazione formale data dal legislatore o dalle parti, ma anche la concreta struttura del rapporto, le obbligazioni reciproche e le modalità effettive di svolgimento della prestazione.
  • Le norme regionali che disciplinano la stabilizzazione di lavoratori provenienti dal bacino LSU vanno interpretate in modo conforme ai principi statali ed eurounitari; una clausola che escluda formalmente il d.lgs. n. 368/2001 non elimina il dovere del giudice di verificare se il ricorso al termine sia stato usato in modo abusivo.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione può avere efficacia riparatoria dell'illecito da abusiva successione di contratti a termine solo se sussiste una stretta correlazione soggettiva e causale tra la condotta abusiva dell'amministrazione e la successiva immissione in ruolo.
  • In cassazione, le censure processuali e quelle di violazione di legge sono inammissibili se non sono formulate con specificità, indicando puntualmente la regola giuridica violata, la nullità processuale dedotta e la concreta ratio decidendi censurata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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