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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08349/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in riforma del proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Barcellona P.G. per particolare tenuit\'a del fatto (art. 131-bis c.p.), lo ha condannato per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 e 677, comma 3, c.p. Nel ricorso per cassazione si lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p., la mancata considerazione di una prova decisiva (il versamento di una somma a ristoro delle spese per i lavori sull'immobile), vizi della motivazione sulla sussistenza dei reati e sul trattamento sanzionatorio (anche rispetto alla sospensione condizionale della pena e alla valutazione delle condizioni economiche del condannato). Fondamentalmente è censurata la decisione della Corte d'appello di entrare nel merito nonostante il proscioglimento predibattimentale, anzich\'e applicare il regime previsto dall'art. 554-quater c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il prosieguo. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato il regime processuale relativo alle pronunce predibattimentali di proscioglimento (art. 554-bis e ss., in particolare art. 554-quater, comma 3, c.p.p.), entrando indebitamente nel merito e pronunciando una condanna mentre il procedimento era stato definito in sede predibattimentale. Tale vizio costituisce nullit\'a di ordine generale (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.) suscettibile di rilevazione in sede di legittimit\'a anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. Per questi motivi la sentenza d'appello è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Tribunale per il necessario prosieguo (celebrazione del dibattimento o attivit\'i conseguenti).

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    Norma sostanziale che integra una delle contravvenzioni per cui fu pronunciata la condanna in appello; citata come fatto contestato ma non centrale nella decisione di cassazione, che si fonda su vizi procedurali

  • art. 677, comma terzo, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa a un reato contestato (pericolo di rovina dell'immobile); la valutazione della sua sussistenza è stata oggetto di contestazione ma la Cassazione non ha deciso nel merito per motivi procedurali

  • art. 131-bis cod. pen.

    Regola l'esclusione della punibilit\'a per particolare tenuit\'a del fatto. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto applicabile questa norma per prosciogliere l'imputato; la questione era stata ripresa in appello, ma la Cassazione ha annullato l'intera decisione per vizio procedurale senza entrare nel merito dell'applicazione della norma

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Disciplina le pronunce predibattimentali; il Tribunale aveva prosciolto l'imputato in sede predibattimentale avvalendosi di questa fase procedurale

  • art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.

    "In caso di appello delle pronunce predibattimentali di proscioglimento, la Corte d\'appello, se non conferma la sentenza, fissa la data per l\'udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere..."

    Norma centrale per la decisione: stabilisce i limiti dell'attivit\'a della Corte d'appello quando il Pubblico Ministero impugna un proscioglimento predibattimentale. La Corte d'appello non poteva entrare nel merito per pronunciare una condanna senza prima fissare il dibattimento davanti a giudice diverso o adottare le formule procedurali previste

  • artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen.

    Regime deflattivo delle pronunce predibattimentali; la Cassazione richiama tale meccanismo sottolineando che non pu\'o operare a detrimento delle garanzie dell'imputato e del suo diritto al contraddittorio in dibattimento

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica le nullit\'a di ordine generale; la violazione del regime di cui all'art. 554-quater è stata qualificata come tale e comporta l'annullamento

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla Corte di Cassazione la possibilit\'a di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimit\'a, nullit\'a di ordine generale, permettendo alla Corte di pronunciarsi sulla violazione procedurale indipendentemente dai motivi del ricorso

Massime di principio

  • Quando un giudice di primo grado proscioglie in sede predibattimentale per particolare tenuit\'a del fatto (art. 131-bis c.p.), se il Pubblico Ministero propone appello la Corte d\'appello non pu\'o sostituirsi al giudice di merito pronunciando direttamente una condanna: deve o fissare il dibattimento davanti a un giudice diverso o adottare la soluzione procedurale prevista dall'art. 554-quater, comma 3, c.p.p.
  • La violazione delle regole che disciplinano le pronunce predibattimentali e l'appello del Pubblico Ministero integra una nullit\'a di ordine generale (art. 178 c.p.p.) rilevabile in Cassazione anche d'ufficio (art. 609, comma 2 c.p.p.).
  • In presenza di un proscioglimento predibattimentale, l\'imputato ha diritto al contraddittorio e al dibattimento qualora l\'appello del PM sia ritenuto fondato: procedure deflattive non possono comprimere quel diritto.
  • Se il giudice d'appello viola la procedura prevista per il riesame del proscioglimento predibattimentale, la sanzione pi\'u appropriata pu\'o essere l\'annullamento senza rinvio della decisione di appello e la rimessione degli atti al tribunale competente per il prosieguo, cos\'i da ripristinare la corretta modalit\'a di svolgimento del processo.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare sia i profili di merito (es. applicazione art. 131-bis, atti riparatori, condizioni economiche) sia eventuali vizi procedurali nell\'attivit\'a del giudice d'appello, poich\'e i vizi procedurali possono portare all\'annullamento indipendentemente dalla valutazione del merito.

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