Cassazione Civile, Ordinanza n. 41331/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2013 relativi a tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto soggetto passivo dell'imposta la società concedente del leasing, rigettando l'appello della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982, dell'art. 7 della l. n. 99/2009, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 1294 c.c., sostenendo che la soggettività passiva della tassa automobilistica nei rapporti di locazione finanziaria spetta all'utilizzatore e non al concedente. La Regione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, richiamando il proprio precedente in materia e dando continuità all'orientamento secondo cui, per i rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing è l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva la responsabilità solidale della società di leasing se abbia provveduto al pagamento cumulativo per il periodo contrattuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Regione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge.
art. 5 d.l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983
Norma richiamata per contestare l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica.
art. 7 l. n. 99/2009
La Corte lo considera parte dell'evoluzione normativa che ha individuato l'utilizzatore del leasing come soggetto passivo per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato per la questione dell'interpretazione delle norme nel tempo e della loro efficacia.
art. 1294 c.c.
Invocato con riferimento alla solidarietà passiva nella tassazione dei veicoli in leasing.
art. 9-bis d.l. n. 78/2015, conv. in l. n. 125/2015
È indicato dalla Corte come norma di interpretazione autentica successivamente abrogata.
art. 10 d.l. n. 113/2016, conv. in l. n. 160/2016
La Corte lo qualifica come norma che, abrogando la disciplina interpretativa precedente, ha reintrodotto pro futuro la regola dell'utilizzatore quale soggetto passivo.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In tema di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, l'individuazione del soggetto passivo dipende dalla disciplina normativa pro tempore vigente e dalla sua evoluzione nel tempo.
- L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica può determinare il ripristino della regola impositiva preesistente, applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti nel periodo intermedio espressamente considerato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- Nel leasing di veicoli, la responsabilità solidale del concedente opera solo nei limiti previsti dalla disciplina specifica, e non consente di spostare stabilmente su di lui la soggettività passiva dell'imposta se la legge attribuisce il tributo all'utilizzatore.
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