Sentenza del 18/11/2021 n. 5242 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Processo verbale notarile per risoluzione di compravendita con riserva di proprietà - Applicazione art. 28, co.1 del T.U.R. - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha accolto l'appello del notaio, ritenendo applicabile l'art. 28, comma 1, del T.U.R.: la risoluzione del contratto, se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto, è soggetta all'imposta in misura fissa. Ne è conseguito che il recupero per maggiori imposte non poteva essere sostenuto nelle misure superiori contestate dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di imposte ipotecaria e catastale non versate relativamente al processo verbale notarile di risoluzione di una compravendita con riserva di proprietà. La questione era se tale atto, essendo la risoluzione dipendente da clausola o condizione risolutiva espressa nel contratto, fosse soggetto all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 28, comma 1 del T.U.R.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, T.U.R.
La risoluzione del contratto che dipenda da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto è soggetta all'imposta in misura fissa (quindi non a imposta proporzionale maggiore).
Massime di principio
- Se la risoluzione di una compravendita è automatica o si attua in forza di una clausola risolutiva espressa o di una condizione risolutiva prevista nel contratto, l'atto che ne dà atto è soggetto a imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 28, c.1 T.U.R.
- Nei casi in cui l'amministrazione tenti il recupero di imposte in misura maggiore, è decisivo accertare il nesso causale tra la risoluzione e la clausola risolutiva: se questo nesso è chiaro, la misura fissa prevale.
- Se la risoluzione è invece conseguenza di un provvedimento giudiziale, di accordo tra le parti non riconducibile a clausola risolutiva del contratto originario, o di fatti estranei alla clausola espressa, la disciplina fiscale potrebbe richiedere diversa applicazione (eventualmente imposta proporzionale).
- Per difendersi da un recupero, il soggetto interessato dovrebbe documentare la presenza e l'operatività della clausola risolutiva nel contratto originario e dimostrare che la risoluzione si è verificata in dipendenza di tale clausola.
- Il notaio o chi redige l'atto deve verificare e indicare chiaramente nelle risultanze dell'atto la natura della risoluzione (se ex clausola/condizione) per consentire corretta qualificazione fiscale e ridurre il rischio di pretesi recuperi.
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