Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 5242 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Processo verbale notarile per risoluzione di compravendita con riserva di proprietà - Applicazione art. 28, co.1 del T.U.R. - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha accolto l'appello del notaio, ritenendo applicabile l'art. 28, comma 1, del T.U.R.: la risoluzione del contratto, se dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto, è soggetta all'imposta in misura fissa. Ne è conseguito che il recupero per maggiori imposte non poteva essere sostenuto nelle misure superiori contestate dall'Amministrazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Recupero di imposte ipotecaria e catastale non versate relativamente al processo verbale notarile di risoluzione di una compravendita con riserva di proprietà. La questione era se tale atto, essendo la risoluzione dipendente da clausola o condizione risolutiva espressa nel contratto, fosse soggetto all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 28, comma 1 del T.U.R.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, T.U.R.

    La risoluzione del contratto che dipenda da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto è soggetta all'imposta in misura fissa (quindi non a imposta proporzionale maggiore).

Massime di principio

  • Se la risoluzione di una compravendita è automatica o si attua in forza di una clausola risolutiva espressa o di una condizione risolutiva prevista nel contratto, l'atto che ne dà atto è soggetto a imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 28, c.1 T.U.R.
  • Nei casi in cui l'amministrazione tenti il recupero di imposte in misura maggiore, è decisivo accertare il nesso causale tra la risoluzione e la clausola risolutiva: se questo nesso è chiaro, la misura fissa prevale.
  • Se la risoluzione è invece conseguenza di un provvedimento giudiziale, di accordo tra le parti non riconducibile a clausola risolutiva del contratto originario, o di fatti estranei alla clausola espressa, la disciplina fiscale potrebbe richiedere diversa applicazione (eventualmente imposta proporzionale).
  • Per difendersi da un recupero, il soggetto interessato dovrebbe documentare la presenza e l'operatività della clausola risolutiva nel contratto originario e dimostrare che la risoluzione si è verificata in dipendenza di tale clausola.
  • Il notaio o chi redige l'atto deve verificare e indicare chiaramente nelle risultanze dell'atto la natura della risoluzione (se ex clausola/condizione) per consentire corretta qualificazione fiscale e ridurre il rischio di pretesi recuperi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.