Sentenza n. 643/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Bergamo sez. Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 926/2024, pubblicata in data 12 giugno 2024, corretta con provvedimento del 18 giugno 2024, notificata in data 27 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 686/2024, divenuta irrevabile e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici oggetto del giudizio, per l'importo complessivo di 1.500 euro, e aveva posto a carico del Ministero le spese del giudizio. Il ricorrente ha evidenziato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della proposizione del ricorso. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato la trasmissione della sentenza agli uffici competenti, il pagamento delle spese di lite e, successivamente, l'accredito nel borsellino elettronico della Carta del Docente dell'importo riconosciuto. Il ricorrente ha preso atto dell'adempimento, insistendo soltanto per la condanna alle spese in ragione del ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto alla sentenza posta in esecuzione, accreditando gli importi dovuti mediante il sistema della Carta Elettronica del Docente. Non vi era quindi più interesse attuale alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza, né alla nomina del commissario ad acta o all'applicazione della penalità di mora. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari in ragione della metà ciascuno.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
per ottenere l’ottemperanza alla sentenza
Il giudizio è stato promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora è stata richiesta, ma non è stata applicata poiché l'Amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale diviene improseguibile per effetto dell'adempimento.
- In presenza dell'integrale esecuzione del giudicato nelle more del giudizio, non occorre procedere alla nomina del commissario ad acta né all'applicazione della penalità di mora richiesta per l'ulteriore ritardo.
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