Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Bergamo sez. Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 926/2024, pubblicata in data 12 giugno 2024, corretta con provvedimento del 18 giugno 2024, notificata in data 27 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 686/2024, divenuta irrevabile e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici oggetto del giudizio, per l'importo complessivo di 1.500 euro, e aveva posto a carico del Ministero le spese del giudizio. Il ricorrente ha evidenziato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, prima della proposizione del ricorso. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato la trasmissione della sentenza agli uffici competenti, il pagamento delle spese di lite e, successivamente, l'accredito nel borsellino elettronico della Carta del Docente dell'importo riconosciuto. Il ricorrente ha preso atto dell'adempimento, insistendo soltanto per la condanna alle spese in ragione del ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto alla sentenza posta in esecuzione, accreditando gli importi dovuti mediante il sistema della Carta Elettronica del Docente. Non vi era quindi più interesse attuale alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza, né alla nomina del commissario ad acta o all'applicazione della penalità di mora. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla notifica del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori antistatari in ragione della metà ciascuno.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    per ottenere l’ottemperanza alla sentenza

    Il giudizio è stato promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La penalità di mora è stata richiesta, ma non è stata applicata poiché l'Amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda principale diviene improseguibile per effetto dell'adempimento.
  • In presenza dell'integrale esecuzione del giudicato nelle more del giudizio, non occorre procedere alla nomina del commissario ad acta né all'applicazione della penalità di mora richiesta per l'ulteriore ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.