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Ordinanza

Ordinanza n. 2412/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) quanto al ricorso introduttivo - della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 794229.09-12-2025, con la quale è stata determinata in via provvisoria, nella misura fissa di euro 2.800,00 mensili, l’indennità dovuta dai concessionari del gioco del Bingo per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti - del provvedimento notificato in data 12.03.2026 avente ad oggetto “Concessione n. 307/T1/09/R in proroga. Escussione della polizza fideiussoria n. QB2500828, rilasciata da QBE Europe SA/NV in data 18 dicembre 2025, per mancato pagamento del canone concessorio”.

Giustizia amministrativa202601687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dell’indennità provvisoria mensile di concessione per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 e successiva escussione parziale della polizza fideiussoria per mancato pagamento integrale del canone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fissato in euro 2.800,00 mensili l’indennità provvisoria dovuta dai concessionari in proroga per la raccolta del gioco del Bingo, contestandone il quantum. Pur avendo contestato giudizialmente l’importo, la società ha versato per il mese di gennaio 2026 soltanto euro 1.100,00. L’Agenzia ha quindi disposto l’escussione, a prima richiesta, della polizza fideiussoria per il recupero della differenza. Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche tale escussione e ne ha chiesto la sospensione cautelare. La ricorrente ha prospettato vizi di legittimità della determinazione dell’indennità e dell’escussione della garanzia, sostenendo in particolare l’illegittimità dell’importo richiesto; il testo non specifica ulteriori censure articolate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione in rito. In via sommaria, ha ritenuto non inficiata dai vizi prospettati la determinazione dell’indennità provvisoria. L’importo appare prima facie ragionevole e congruo, anche perché corrisponde a quello originariamente considerato dal legislatore come criterio direttivo per la proroga delle concessioni Bingo ai sensi dell’art. 1, comma 636, lett. c), l. 147/2013, ed è stato fissato in via meramente provvisoria nell’ambito di un’istruttoria ancora in corso. La società non può rideterminare unilateralmente il canone per il solo fatto di averlo contestato in giudizio, poiché tale condotta può incidere negativamente sulla continuità del rapporto concessorio e sottrarre indebitamente somme al prelievo erariale. È stata pertanto ritenuta prima facie legittima anche l’escussione della polizza fideiussoria. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l’escussione è stata solo parziale e che la società non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, neppure suscettibile di ristoro per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la valutazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    È richiamato in relazione al ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato nell’ambito dell’attività istruttoria concernente la determinazione dell’indennità; il testo non ne precisa ulteriormente la portata.

  • art. 1, comma 636, lett. c), l. 27 dicembre 2013, n. 147

    È richiamato come criterio direttivo legislativo per la proroga delle concessioni per la raccolta del Bingo e come parametro che rende prima facie ragionevole l’importo dell’indennità provvisoria fissata dall’amministrazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la determinazione provvisoria del canone o dell’indennità concessoria appare prima facie legittima quando l’importo sia parametrato a un criterio legislativo già previsto per la proroga del rapporto concessorio e risulti inserito in un’istruttoria amministrativa ancora in corso.
  • La contestazione giudiziale dell’importo dovuto non legittima il concessionario a rideterminare unilateralmente il canone e a versarne soltanto una parte, ove tale condotta possa compromettere la continuità del rapporto concessorio o sottrarre somme al prelievo erariale.
  • In presenza di un inadempimento parziale del concessionario, l’escussione parziale di una polizza fideiussoria a prima richiesta può essere ritenuta prima facie legittima quando sia diretta a recuperare la differenza tra quanto versato e quanto provvisoriamente dovuto.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla sola escussione parziale della garanzia: il concessionario deve provare un pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando la possibilità di un successivo ristoro per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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