Ordinanza n. 50/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 9610 del 28.10.2025 con la quale il Direttore Generale del Comune di Messina, richiamando la sentenza di questo On. Tribunale n. 3058 del 28.10.2025, ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 5682 del 23.6.2025 di parziale rettifica dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale all'esito della prova scritta, nel quale era stata inserita la ricorrente, e la sua definitiva esclusione dal concorso avente ad oggetto: “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale - area degli istruttori.”; dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente; dello svolgimento della prova orale; dell'esito della prova orale ove mai, nel frattempo, conclusa allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca dell'ammissione alla prova orale e definitiva esclusione da un concorso pubblico, nonché atti consequenziali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Messina, richiamando una precedente sentenza del TAR, ha revocato la precedente rettifica dell'elenco degli ammessi alla prova orale e ha disposto la sua definitiva esclusione dalla selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura di 100 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale. Sono stati inoltre impugnati l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non comprende la ricorrente, lo svolgimento della prova orale e il relativo esito, ove già intervenuto. Il Comune non si è costituito in giudizio e non ha depositato gli atti del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure di annullamento. Rilevato che il Comune non si è costituito, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito del 7 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e ogni ulteriore atto utile alla decisione. Il Collegio ha precisato che per atti "utili al giudizio" devono intendersi tutti quelli suscettibili di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all'amministrazione il deposito degli atti rilevanti per la controversia, compreso il provvedimento impugnato e la documentazione istruttoria e presupposta.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l'Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l'esibizione di tali atti.
Il mancato deposito degli atti da parte dell'amministrazione legittima il giudice a disporne l'esibizione mediante un ordine istruttorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Gli atti utili al giudizio comprendono anche quelli necessari a valutare l'eventuale applicazione della disciplina sui vizi formali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., anche in vista della decisione di merito.
- L'obbligo di deposito dell'amministrazione comprende non solo il provvedimento impugnato e gli atti espressamente richiamati, ma ogni documento suscettibile di influire sulla decisione della controversia.
- Nella valutazione degli atti utili al giudizio rientra anche la documentazione necessaria per verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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