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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25759/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo dichiararsi la risoluzione di un preliminare di compravendita immobiliare del 2002 per effetto di una clausola risolutiva espressa, ovvero per inadempimento della promissaria acquirente; domandava inoltre il rilascio dell’immobile, il risarcimento del danno e la trattenuta delle somme versate a titolo di caparra/acconto in forza della clausola penale. La convenuta aveva resistito sostenendo, in via riconvenzionale, che il preliminare fosse simulato e inserito in una più ampia operazione negoziale finalizzata a ottenere un finanziamento per ripianare debiti di società riconducibili a familiari della stessa, e aveva contestato che la caparra indicata nel preliminare fosse mai stata realmente corrisposta. In appello erano stati respinti sia l’impugnazione principale della società sia quella incidentale della controparte. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provato il pagamento della somma indicata come caparra/acconto in assenza di prova tracciabile e senza adeguati riscontri; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la decisione si fondasse su una motivazione solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al secondo motivo, che il vizio di omesso esame fosse precluso dalla doppia conforme. Quanto al primo e al secondo motivo congiuntamente, ha osservato che la Corte territoriale aveva interpretato in modo plausibile il preliminare, valorizzando la quietanza per il pagamento dell’importo e la mancanza di elementi idonei a mettere in dubbio quanto dichiarato dalle parti; la doglianza della ricorrente si risolveva in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative del contratto, senza specificare quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Ha inoltre escluso che la motivazione fosse apparente, essendo invece sufficiente a integrare il minimo costituzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non è stata ravvisata la violazione prospettata dal ricorrente, poiché la censura si traduceva in un dissenso sulla valutazione/interpretazione del materiale contrattuale e probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati per affermare che, in cassazione, la parte deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo della loro violazione, non potendo limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro l’interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Quando il giudice di merito abbia adottato una tra più interpretazioni plausibili del contratto, la parte soccombente non può ottenere in Cassazione una nuova valutazione del significato della clausola solo perché la propria lettura sarebbe astrattamente possibile.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva di un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile la decisione; non è configurabile quando la motivazione, pur sintetica, consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.
  • Il motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, salvo i limiti specifici previsti dal sistema.
  • La prova della simulazione o dell’inesattezza di quanto dichiarato in un contratto non può fondarsi su mere affermazioni oppositive, ma richiede elementi idonei a scardinare la valenza probatoria del testo negoziale e delle dichiarazioni in esso contenute.

Come è indicizzato

MateriePreliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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