Cassazione Civile, Ordinanza n. 20516/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
L'agente aveva agito per ottenere ulteriori provvigioni, l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di cessazione del rapporto, oltre a differenze provvigionali e rimborso spese, in relazione a un rapporto di agenzia. I giudici di merito avevano riconosciuto solo una somma a titolo di differenze provvigionali e spese, rigettando il resto. In appello era stato confermato il rigetto, ritenendo che il ricorso introduttivo fosse privo di specifiche allegazioni sui fatti costitutivi del diritto alle provvigioni, in particolare sui contratti/ordini conclusi per suo tramite, e che la condotta dell'agente, consistita nell'acquisto presso una società concorrente di un prodotto della preponente con applicazione di un prezzo eccessivo al cliente e richiesta di storno del surplus a suo favore, integrasse giusta causa di risoluzione senza preavviso. Nel ricorso per cassazione l'agente ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato la mancata contestazione delle allegazioni e dei documenti prodotti e non avesse disposto esibizione di scritture contabili e c.t.u.; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 210 e 421 c.p.c. e 1748-1749 c.c., sostenendo di avere assolto l'onere probatorio con la documentazione disponibile e che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione per estratto delle scritture contabili e disporre c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di specifiche allegazioni dei fatti costitutivi della pretesa, cioè dell'acquisizione degli ordini da parte dell'agente. In mancanza di una precisa allegazione dei fatti, non poteva operare il meccanismo della non contestazione; di conseguenza erano irrilevanti anche le censure relative a ordine di esibizione e consulenza tecnica, perché a valle del difetto originario di allegazione. Nulla è stato statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio resta a carico di chi agisce, ma sottolinea che la questione decisiva era prima di tutto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione può operare solo rispetto a fatti specificamente allegati; non può supplire alla mancanza di allegazione.
art. 210 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per l'ordine di esibizione, ma ritenuto irrilevante dalla Corte perché subordinato alla previa allegazione dei fatti costitutivi.
art. 421 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per i poteri officiosi del giudice del lavoro, ma non utile a superare il difetto di allegazione rilevato dalla sentenza di merito.
art. 1748 c.c.
Richiamato in relazione al diritto dell'agente alle provvigioni, ma la prova del diritto presuppone la specifica allegazione degli affari conclusi per suo tramite.
art. 1749 c.c.
Richiamato dal ricorrente per ottenere informazioni e documentazione dalla preponente; la Corte lo reputa non decisivo in presenza di difetto di allegazione originario.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Viene indicato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il meccanismo della non contestazione opera solo se il ricorrente abbia allegato in modo preciso ed esaustivo i fatti costitutivi del diritto azionato; la non contestazione non può supplire alla mancanza di allegazione.
- Il giudice non può essere chiamato a supplire, mediante istruttoria officiosa o ordine di esibizione, a un ricorso introduttivo privo dell'indicazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa.
- Le censure di cassazione devono confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sul difetto di allegazione, è inammissibile il motivo che discuta solo della prova o della mancata contestazione.
- I poteri istruttori officiosi e l'ordine di esibizione restano logicamente e giuridicamente subordinati alla corretta allegazione dei fatti rilevanti.
- Nel rapporto di agenzia, la pretesa provvigionale richiede l'allegazione specifica degli affari o ordini conclusi per effetto dell'attività dell'agente, non essendo sufficiente una generica produzione documentale.
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